Domanda:
Le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184 ter, comma 3 ter, Dlgs 152/2006” emanate dal Consiglio SNPA nella seduta del 6 febbraio 2020 (Doc. n. 62/20) prevedono alcune specifiche indicazioni anche per i gestori degli impianti che effettuano processi finalizzati alla produzione di End of Waste, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità prevista nella Tabella 4.1 per ogni lotto di produzione atta ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
Si chiede se tali indicazioni valgano anche per gli impianti di compostaggio che producono ammendanti compostati da rifiuti ai sensi del Dlgs 75/2010.
Risposta:
Si ritiene di poter fornire una risposta negativa al quesito.
Infatti, sotto il profilo ambientale occorre tenere in considerazione la definizione legislativa di “compost di qualità”: “prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione” (articolo 183, comma 1, lettera ee), Dlgs 152/2006).
Tale definizione evidenzia che il compost:
- possiede uno status giuridico preciso ex lege ed è quello di “prodotto” (il che ricorreva anche nelle pregresse definizioni del compost di qualità) e non di End of Waste;
- per essere un prodotto, tuttavia, deve essere dotato di alcuni requisiti e specifiche caratteristiche “stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione” (senza alcun riferimento normativo all’articolo 184-ter sull’End of Waste)
- si ottiene esclusivamente dai rifiuti organici (come definiti) raccolti separatamente e da altri rifiuti a matrice organica e da “non rifiuti” (i.e. sottoprodotti e materiali organici non qualificati come rifiuti).
Sotto il profilo della produzione agricola, il compost non è definito in quanto tale ma è individuato nell’ambito della più ampia famiglia degli “ammendanti” ad opera del Dlgs 75/2010 e definiti dal suo articolo 2, comma 1, lettera z) che li individua come “materiali… i cui tipi e caratteristiche sono riportati in allegato 2”. A loro volta, gli “ammendanti”, ex articolo 2, comma 1, Dlgs 75/2010 cit. rientrano nel concetto di “fertilizzanti”, insieme a numerose altre tipologie di prodotti (es. “concimi”) La norma individua quattro tipologie di ammendanti compostato: ammendante compostato verde; ammendante compostato misto; ammendante torboso composto; ammendante compostato con fanghi.
L’indicato allegato 2 per gli “ammendanti” indica i criteri specifici (tra i quali, addirittura, il “modo di preparazione” e al punto 1.4 “i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg”) unitamente alle caratteristiche date dai valori limite per le sostanze inquinanti, affinché i vari rifiuti possano trasformarsi nel “prodotto” “compost di qualità”. L’ammendante compostato è l’esito di un processo di recupero ed è individuato come “prodotto” da una duplice fonte legislativa primaria di secondo grado (Dlgs 152/2006 e Dlgs 75/2010) e che, per venire ad esistenza, non aspetta una decretazione nazionale o un regolamento comunitario (come nel caso dell’End of Waste di cui all’articolo 184-terDlgs 152/2006). Infatti, l’articolo 183, comma 1, lettera ee), Dlgs 152/2006 ha stabilito che il “compost di qualità” per essere un “prodotto” da reimpiegare sul suolo deve rispettare “i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione”(articolo 183, comma 1, lettera ee), Dlgs 152/2006).
La norma introduce così una deroga espressa al principio generale dell’End of Waste di cui all’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 e disciplina direttamente la produzione di “compost di qualità” in base al combinato disposto tra l’indicato articolo 183, comma 1, lettera ee), Dlgs 152/2006 e il Dlgs 75/2010, senza rinviare ad altro e futuro tipo di normazione attuativa poiché già esistente. Le linee guida SNPA (come da loro titolo) sono concepite per l’applicazione dell’articolo 184-ter, comma 3-ter, Dlgs 152/2006. Il loro campo di applicazione, pertanto, è limitato alla specifica fattispecie disciplinata da quella norma. Il compost di qualità non è un End of Waste bensì è indicato dalla norma come un “prodotto” e ricade in un altro e diverso ambito disciplinare (come ampiamente indicato).
In ragione di quanto precede è ragionevole ritenere che le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184 ter, comma 3 ter, Dlgs 152/2006” emanate dal Consiglio SNPA (Doc. n. 62/20) sulla produzione di End of Waste, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità prevista nella Tabella 4.1 per ogni lotto di produzione atta ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, non siano applicabili agli impianti di compostaggio che producono ammendanti compostati da rifiuti ai sensi del Dlgs 75/2010.
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