Domanda:
La ditta A produce rifiuti (imballaggi misti) e la ditta B li preleva per portarli presso il proprio impianto di gestione rifiuti (autorizzato in Aia): sul formulario viene indicato che il rifiuto è sottoposto a R13 presso tale impianto della ditta B. La ditta B, a sua volta, prende tale rifiuto per condurlo, alternativamente, verso tre differenti impianti: gli impianti 1 e 2 sono autorizzati a svolgere una qualsiasi operazione da R1 a R12 oltre a R13, l’impianto 3 è autorizzato solo per l’operazione R13.
Sul formulario per il trasporto dall’impianto della ditta B, agli impianti 1, 2 e 3 viene indicato che il rifiuto verrà sottoposto a R13.
L’Aia dell’impianto B contiene la seguente prescrizione: “I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi del Reg. Ue n. 333/2011 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro un massino di sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto”.
Si chiede se sono legittimi i trasferimenti dall’impianto B agli impianti 1, 2 e 3 (soprattutto il 3).
Risposta:
L’operazione di recupero data dalla messa in riserva è prevista dall’allegato C alla parte quarta, Dlgs 152/2006, con il codice alfanumerico R13 dove è previsto quanto segue: “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (…)”. Il dettato legislativo, dunque, con l’inciso “per sottoporli”, individua la finalizzazione dell’attività di messa in riserva in tutte le altre operazioni di recupero (da R1 a R12).
Pertanto, i rifiuti che escono da una messa in riserva non possono andare in un’altra messa in riserva.
La prescrizione Aia non fa che rispettare questa previsione; del resto, stante la disposizione legislativa appena evidenziata, non potrebbe condursi diversamente. Tale prescrizione è riferita a “operazioni di recupero” generiche e si potrebbe eccepire che anche la messa in riserva è un’operazione di recupero. Un’eccezione debole, perché è facile osservare che non avrebbe senso autorizzare lo spostamento dei rifiuti da un R13 a un altro all’interno dello stesso impianto. La previsione del destino presso terzi, ha lo stesso significato poiché alternativa alla prima non in termini di operazione di recupero ma solo di destino.
Quindi, si ritiene che i trasferimenti dall’impianto B agli impianti 1, 2 e 3 non rispettino il dettato normativo e (quello sub 3) neanche l’Aia.
Il Dm 5 febbraio 1998 introduce un’eccezione per i rifiuti recuperati in procedura semplificata, consentendo il passaggio per una sola volta ma “ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti” (articolo 6, comma 8). Quindi, il secondo passaggio non è consentito se queste operazioni vi fanno difetto.
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