La copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti tramite la tassa rifiuti (Tari) va calcolata a livello di Ambito territoriale ottimale e non come somma dei costi dei singoli Comuni che ne fanno parte.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 27 maggio 2024, n. 4690 nel ribaltare quanto deciso dal Tar Emilia Romagna 926/2022 ha affermato come il quadro delineato dall’articolo 3-bis del Dl 138/2011 dopo la soppressione delle Autorità d’ambito e l’ingresso degli Enti di governo dell’ambito territoriale è andato verso la maggiore responsabilizzazione del nuovo organismo, distinguendolo ancora di più dai Comuni che vi partecipano.
Un organo dotato di autonomia organizzativa e decisionale tanto che le deliberazioni degli Enti di governo sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli Enti locali partecipanti (articolo 3-bis, comma 1-bis, Dl 138/2011 come modificato dal Dlgs 201/2022).
Gestire il servizio rifiuti a livello di ambito territoriale significa decidere in merito all’obbligo di copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio (articolo 1, comma 654, legge 147/2013) calcolati non come somma dei costi dei singoli Comuni – con i quali l’Ente di governo debba negoziare singolarmente – ma a livello del territorio dell’ambito. Naturalmente, sostengono i Giudici, tali costi devono essere resi evidenti dall’Ente di governo e dimostrare anche quelle economie di scala per le quali l’Ambito trova la propria ragion d’essere. Il Comune potrà fare valere le sue ragioni in sede di Consiglio d’ambito che approverà il Piano economico-finanziario.