La Linea Guida pubblicata dopo una consultazione pubblica tra gli stakeholder, vuole risolvere i dubbi sorti tra gli operatori in merito all’applicazione dell’articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 (recepimento della direttiva 2018/851/Ue). La norma prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni applicabili, e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea. La norma previgente collegava le modalità di etichettatura a un decreto del MinAmbiente che però non era stato mai emanato.
La Linea Guida Conai aiuta, tra l’altro, a capire quali siano le norme Uni applicabili e quali siano le determinazioni adottate dalla Commissione Ue per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi. Si ricorda che oggetto dell’articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006 è l’etichettatura ambientale del packaging, e prescinde da ogni altro obbligo di etichettatura relativo al prodotto contenuto da esporre sull’imballaggio.
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Documenti di riferimento:
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte IV – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Recepimento “Pacchetto economia circolare” Ue, le principali novità dei decreti nazionali
La riduzione della plastica tra diritto Ue e norme italiane
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