Le nuove azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ex Dlgs 28/2023 sono esperibili anche per “Greenwashing”, sostanze chimiche, ecoprogettazione ed efficienza energetica.
Il Dlgs 10 marzo 2023, n. 28, provvedimento di attuazione della direttiva 2020/1828/Ue che entra in vigore il 7 aprile 2023, integra nel “Codice del consumo” (Dlgs 206/2005) un nuovo Titolo II.1, applicabile dal 25 giugno 2023, il quale istituisce una nuova tipologia di azioni rappresentative per l’ottenimento, anche in via cumulativa, di provvedimenti inibitori (e correlate misure di coercizione diretta che possono arrivare al pagamento di 5mila per ogni giorno di ritardo nell’adempimento) o compensativi, a fini di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
In base al nuovo regime, nel caso di violazione di una serie dei provvedimenti elencati dal provvedimento (composto da 68 voci), le associazioni rappresentative saranno legittimate ad agire in sede civile, anche in assenza di mandati specifici e senza l’onere di provare il dolo o la colpa.
Nell’elenco in questione compaiono anche i decreti legislativi in materia di efficienza energetica (102/2014), progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (15/2011), pubblicità ingannevole (Dlgs 145/2007), così come i regolamenti Ue sulla classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/Ce) e sull’etichettatura energetica (2017/1369).