È quanto stabilisce il Dlgs 25 luglio 2019, n. 83, provvedimento recante la “disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento 2015/757/Ue” in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di anidride carbonica prodotte dalle navi di stazza superiore a 5mila tonnellate (regolamento entrato in vigore sull’intero territorio europeo il 1° luglio 2015).
In base a quanto dal Dlgs 83/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie che saranno applicate all’armatore della nave “o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o Ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave“, potranno andare da un minimo di 20mila euro a un massimo di 150mila euro nel caso di violazione degli obblighi di monitoraggio stabiliti dalla disciplina, mentre nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione le sanzioni saranno ricomprese tra 10mila a 50mila euro.
Le attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione — da parte del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/Ce — delle sanzioni, vengono affidate al Corpo delle capitanerie di porto (Guardia costiera).
Documenti di riferimento
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2015/757/Ue
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2009/16/Ce
Inquinamento marino da navi, le norme internazionali e nazionali di contrasto