Non solo i rifiuti avviati a riciclo ma anche quelli che le imprese dimostrano essere avviati in generale a recupero godono della riduzione della Tari ex Dlgs 152/2006 e legge 147/2013. L’affermazione arriva dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione consultiva 7 settembre 2023, n. AS1912 (pubblicata il 25 settembre 2023) in risposta ad una segnalazione sulla all’applicazione della normativa da parte di un Ente veneto responsabile del servizio rifiuti urbani.
Secondo tale Ente le riduzioni della tassa rifiuti (Tari) vanno applicate solo per i rifiuti “ex assimilati agli urbani” che le imprese effettivamente hanno avviato a riciclo, escludendo la più ampia nozione di “recupero”. L’Autorità ha invece affermato che il senso della riforma che il Dlgs 116/2020 ha introdotto Dlgs 152/2006, è stato in primo luogo (ex articolo 183, Dlgs 152/2006) di avere chiarito quali siano i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (le aziende) suscettibili di essere considerati “simili” agli urbani, superando la frammentazione a livello di Enti locali contenuta nelle varie “delibere di assimilazione” dei Comuni.
Dall’altro (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006) quello di “ampliare lo spettro delle operazioni di gestione dei rifiuti che giustificano una riduzione della Tari, che non si basi esclusivamente sul “riciclo” (come previsto dall’articolo 1, comma 649, legge n. 147/2013), tenendo altresì conto del concetto di “recupero”, al fine di incentivare tutte le operazioni rientranti in tale più ampia categoria”.
Una interpretazione diversa sarebbe distorsiva della concorrenza pertanto l’Authority auspica che l’Ente interessato “promuova l’interpretazione della normativa in esame nel senso pro-concorrenziale”.