La controversia sul mantenimento o meno della gestione autonoma del Servizio idrico integrato da parte di un Comune ex articolo 147, Dlgs 152/2006 compete al Giudice amministrativo non al Tribunale acque pubbliche.
A deciderlo la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili (ordinanza 9 giugno 2022, n. 18639) chiamata a regolare la Giurisdizione in una controversia tra un Comune siciliano e l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale responsabile del Servizio idrico integrato. Il Comune rivendicava la sussistenza delle caratteristiche in base alle quali (articolo 147, comma 2-bis, lettera b), Dlgs 152/2006) poteva gestire il Servizio idrico in forma autonoma anziché partecipare obbligatoriamente all’Ente dell’ambito territoriale il quale decide lui l’affidamento del Servizio idrico a un unico gestore. L’Ente di governo d’ambito negava questa possibilità con una delibera che il Comune impugnava davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, a suo avviso competente ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera a), Rd 1775/1933.
La Cassazione, investita dalla richiesta di regolamento preventivo di Giurisdizione, a Sezioni unite si è pronunciata per la competenza del Giudice amministrativo e non del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Secondo i Giudici la delibera dell’Ente di governo dell’ambito territoriale impugnata dal Comune non ha ad oggetto né l’utilizzo delle acque, né la loro regimazione, né l’esecuzione di opere incidenti sull’utilizzo o sulla regimazione delle stesse; essa riguarda l’organizzazione, e non l’esercizio, del Servizio idrico e, pertanto, non rientra nella categoria dei provvedimenti “in materia di acque pubbliche” di competenza del Tribunale speciale.
Documenti di riferimento
Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 9 giugno 2022, n. 18639
Acque – Servizio idrico integrato – Gestione in forma unitaria per Ambiti territoriali ottimali ex articolo 147, Dlgs 152/2006 – Richiesta di un Comune di mantenimento della gestione autonoma del servizio ai sensi dell’articolo 147, comma 2-bis, Dlgs 152/2006 – Diniego da parte dell’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale – Impugnazione della decisione – Giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ex articolo 143, Rd 1775/1933 – Esclusione – Giurisdizione del Giudice amministrativo ex articolo 133, Dlgs 104/2010 – Sussistenza
Affidamento servizi pubblici locali ed ambiente, il quadro normativo
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
Dlgs 2 luglio 2010, n. 104
“Codice del processo amministrativo”
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
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