È illegittimo il provvedimento della Pubblica amministrazione che impone al gestore di un impianto di trattamento rifiuti l’obbligo di caratterizzarli in ingresso nell’impianto, poiché l’adempimento spetta al produttore. Ad affermarlo il Tar Lombardia nella sentenza 17 marzo 2025, n. 898.
I Giudici ricordano come il Codice ambientale (articolo 184 del Dlgs 152/2006) impone solo al produttore del rifiuto la sua classificazione. Tale soggetto deve attribuire un codice al rifiuto prodotto tratto dall’Elenco europeo dei rifiuti (Eer). A tal fine egli è tenuto ad effettuare la “caratterizzazione”.
Si tratta compiere quelle analisi che consentono di stabilire la tipologia e il grado di pericolosità del rifiuto, individuando le sostanze chimiche presenti. Pertanto è illecito emanare un atto amministrativo diretto al gestore di un impianto il quale contiene una serie di obblighi che la normativa ambientale tipicamente assegna al produttore del rifiuto.
Nel caso di specie il titolare di un impianto in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) si era visto attribuire illegittimamente una serie di prescrizioni relative alla “caratterizzazione” dei rifiuti in ingresso nel suo impianto.