Sulle norme ambientali in arrivo nel frattempo è stato pubblicato il decreto strettamente collegato alla Manovra economica 2020, il Dl 26 ottobre 2019, n. 124 recante misure urgenti in materia fiscale. Anche questo provvedimento presenta alcune disposizioni di carattere “ambientale”, come l’istituzione dell’imposta sulle piattaforme offshore, la destinazione di incentivi alle Regioni per interventi di bonifica dei siti inquinati, misure dirette al rinnovo del parco veicoli per trasporto merci per ridurre l’inquinamento e la “soluzione” del cumulo tra incentivi al fotovoltaico e “Tremonti Ambiente” per la detassazione degli investimenti ambientali. Nella seguente Tabelle riepiloghiamo le disposizioni della bozza del Ddl di Bilancio 2020 (Atto Senato n. 1586) in discussione al Senato, e quelle del Dl 124/2019 che è in vigore il 27 ottobre 2019.
Ddl recante disegno di legge di bilancio 2020 – Stralcio – Disposizioni in materia di detrazione per efficientamento energetico in edilizia, incentivi per investimenti “low carbon” e sostenibili, tassazione imballaggi in plastica, accise sul gasolio commerciale e sui prodotti energetici usati per produrre energia elettrica
Status:
– trasmessa al Senato il 6 novembre 2019 – Iniziato l’esame dal 12 novembre 2019.
Energia – Contributi ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Articolo 8, commi 1-9
La disposizione assegna ai Comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il budget, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, è di 500 milioni di euro annui. I contributi sono attribuiti ai Comuni per interventi:
– efficientamento energetico, compresi lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica, volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché per l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
– sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
I contributi sono attribuiti con Dm Interno sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020 (da 50mila euro a 250mila euro a seconda della popolazione).
I contributi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020. Il Ministero dell’interno ha l’obbligo di comunicare a ciascun Comune, entro il 10 febbraio 2020, l’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
Territorio – Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni
Articolo 8, commi 13-15
Viene istituito un Fondo per investimenti nei Comuni nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.
Il budget a disposizione è di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. In particolare il Fondo finanzia investimenti dei Comuni:
– nell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
– nella manutenzione della rete viaria;
– nel dissesto idrogeologico;
– nella prevenzione del rischio sismico;
– nella valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
A uno o più futuri Dpcm è demnadato il compito di regolamentare il funzionamento del Fondo.
Economia circolare – Invenstimenti “low carbon”
Articolo 11, commi 1-7
La disposizione, rubricata “Green New Deal”, istituisce un Fondo per finanziare interventi low carbon.
Il Fondo viene dotato di 470 milioni di euro per il 2020, di 930 milioni di euro per il 2021 e 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/Ce(direttiva sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra).
La direttiva 2003/87/Ce ha istituto un “sistema scambio quote” di emissione di CO2 (Emission Trading System Ue) al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni. Il suddetto sistema fissa un tetto massimo per le emissioni consentite ai soggetti che ne fanno parte, consentendo ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato i diritti di emissione di CO2 (c.d. “quote”), acquisiti mediante asta. La direttiva è stata rivista da ultimo nel marzo 2018 (con la direttiva 2018/410/Ue), al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal Quadro 2030 per l’energia e il clima e dall’Accordo di Parigi, che per il 2030 prevedono una riduzione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990.
Oltre alle risorse stanziate, entrano nel paniere del Fondo i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.
Il Fondo finanzia la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell’80%, per sostenere programmi specifici di investimento e/o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi:
– decarbonizzazione dell’economia;
– economia circolare;
– rigenerazione urbana;
– turismo sostenibile;
– adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Sono inclusi in general, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
Le misure attuative (organismo di gestione del Fondo e criteri e modalità di individuazione e finanziamento degli interventi) sono disciplinate con futuri decreti ministeriali.
I commi 6 e 7 dell’articolo 11 invece prevedono misure di sostegno alle imprese e garanzia sulle ristrutturazioni per accrescimento dell’efficienza energetica.
Green Bond
Il comma 8 dell’articolo 11 stabilisce che gli interventi “low carbon” finanziati con risorse statali previsti dal presente articolo 11 (contrasto ai cambiamenti climatici, riconversione energetica, economia circolare) possono essere finanziati con “Green Bond”. Le emissioni dei titoli di Stato green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale.
Economia circolare – Green Mobility
Articolo 12
Le pubbliche Amministrazioni in occasione del rinnovo del parco autoveicoli in dotazione sono obbligate dal 1° gennaio 2020 all’acquisto o noleggio di veicoli alimentati a energia elettrica o ibrida nei limiti delle risorse assegnate per tale spesa.
Soggetti obbligati sono tutte le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). L’elenco è consultabile sul sito dell’Istat.
Le disposizioni si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli. Sono esclusi dall’obbligo:
– il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
– i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
– i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa;
– le Forze di polizia.
Energia – Proroga detrazione fiscale efficienza energetica in edilizia e ristrutturazioni
Articolo 19
Nuova proroga per le disposizioni degli articoli 14 e 16 del Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Detrazioni efficienza energetica
In particolare sono prorogate al 31 dicembre 2020:
– le detrazioni del 65% Irpef per interventi di efficientamento energetico in edilizia per spese sostenute dal 1° gennaio 2018;
– detrazione al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (almeno di classe A);
– la detrazione del 65% Irpef per le spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (allegato M al Dm 311/2006) sostenute dal 1° gennio 2015 al 31 dicembre 2020 fino a un massimo della detrazione di 60.000 euro;
– detrazione del 65% Irpef per le spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20%;
– detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili. Invariate le modalità per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale. Detrazioni ristritturazione edilizia Proroga al 31 dicembre 2020:
– detrazioni Irpef 50% sulle spese (massimale 96.000 euro) per ristrutturazione edilizia (effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) nonché su quelle relative all’acquisto di elettrodomestici efficienti (collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2019);
– detrazione Irpef 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+ o superiore) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (importo massimo di 10mila euro).
Invariate le modalità per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale.
Detrazioni ristritturazione edilizia
Proroga al 31 dicembre 2020:
– detrazioni Irpef 50% sulle spese (massimale 96.000 euro) per ristrutturazione edilizia (effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) nonché su quelle relative all’acquisto di elettrodomestici efficienti (collegati a interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2019);
– detrazione Irpef 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+ o superiore) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (importo massimo di 10mila euro).
Invariate le modalità per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale .
Economia circolare – credito d’imposta per investimenti “green”
Articolo 22
Il comma 8 della disposizione introduce un credito d’imposta per le imprese che realizzano progetti ambientali.
I progetti ambientali devono includere beni materiali e immateriali strumentali nuovi, aventi alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017), acquistati dal 1° gennaio 2017. Il credito d’imposta è pari al 10% delle spese ammissibili e spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi ambientali:
1) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e una minore produzione di rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
2) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività in rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
3) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
4) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a: – competenze tecniche e privative industriali relativi all’acquisizione di conoscenze e di brevetti; – consulenze specialistiche; – personale dipendente titolare di un rappotto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Modalità attuative con Dm entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Territorio – Bonus
Articolo 25
Viene inserita un modifica all’articolo 16 del Dl 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (bonus ristrutturazioni edilizie) prevedendo una detrazione facciate Irpef al 90% per interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Non si applicano i limiti massimi di spesa di 96.000 euro relativi al bonus ristrutturazioni.
Economia circolare – Investimenti ecosostenibili delle Pmi
Articolo 26
Nuovi fondi per i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature (“Nuova Sabatini”) da parte delle piccole e medie imprese (articolo 2, Dl 69/2013, convertito dalla legge 98/2013). Trattasi di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
Budget di 105 milioni di euro per il 2020, e di 97 milioni di euro per ciascurno degli anni dal 2021 al 2024, e di 47 milioni di euro per il 2025.
Una quota, pari al 30% delle risorse stanziate è riservata alla concessione dei contributi statali “maggiorati” del 30% per gli investimenti “Industria 4.0” (articolo 1, commi 55-56 della legge n. 232/2016, Finanziaria 2017).
La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” sale dal 30% al 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.
Una ulteriore riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale.
Territorio – Fondo isole minori
Articolo 66
Viene istituito il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020, di 14 milioni di euro per il 2021 e 13 milioni di euro per il 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di Comuni ricompresi nell’ambito delle predette isole. Con successivo Dpcm sono definite le modalità di funzionamento del Fondo
Energia – Rimodulazione accisa gasolio commerciale
Articolo 76
Modifiche all’articolo 24-ter del Dlgs 504/1995 (T.U. accise). La disposizione esclude dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Inoltre dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. Si ricorda che l’articolo 24-ter del Testo unico delle accise (Dlgs 504/1995), applica al gasolio utilizzato da talune categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri un’aliquota di accisa agevolata, fissata al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo Testo unico.
Energia – Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica
Articolo 77
La disposizione rimodula e innalza le accise gravanti sui prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica, operandone inoltre un complessivo riordino all’interno del Testo unico accise (articolo 21, comma 9, Dlg 504/1995, Testo unico accise).
Imballaggi – Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego
Articolo 79
Viene istituita una imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (in acronimo Macsi)
Composizione
I manufatti con singolo impiego sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica (quindi sono coinvolte anche le bioplastiche non naturali). Questi manufatti con singolo impiego (Macsi) possono essere costituiti anche in forma di fogli, pellicole o strisce.
A quali prodotti si applica
I prodotti colpiti devono avere o essere destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari e sono progettati e immessi sul mercato per non compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati (in pratica contenitori e imballaggi monouso).
A titolo puramente esemplificativo, rientrano tra i prodotti colpiti le bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak utilizzati per diversi prodotti alimentari liquidi (latte, bibite, vini, ecc.) nonché i contenitori per detersivi realizzati in materiali plastici.
Tra i manufatti utilizzati per la protezione o per la consegna delle merci quali elettrodomestici, apparecchiature informatiche, ecc., invece, rientrano, tra l’altro, gli imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball e le pellicole e film in plastica estensibili.
Non rientrano invece nella categoria dei manufatti monouso, ad esempio, le taniche e i secchi destinati al contenimento dei liquidi aventi un uso duraturo nonché i contenitori utilizzati per la custodia di oggettistica varia. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sono considerati manufatti con singolo impiego (Macsi) anche i dispositivi, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o anche dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.
Si tratta quindi sostanzialmente di imballaggi che rispondano alle caratteristiche di cui sopra e la cui funzione sia quella di racchiudere un “Macsi” (manufatto con singolo impiego) o altro materiale che sia divers dalle stesse materie plastiche. Compresi nella definizione di “Macsi” e quindi tassati anche i prodotti semilavorati, realizzati con l’impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di Macsi.
Sono esclusi i manufatti con singolo impiego che siano biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432 e le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
L’obbligo tributario
L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo dei Macsi.
L’immissione in consumo avviene:
– per i Macsi realizzati nel territorio nazionale, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
– per i Macsi provenienti da altri Paesi dell’Unione europea:
a) all’atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell’attività economica;
b) all’atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
– per i Macsi extra Ue, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
Soggetti obbligati
Obbligato al pagamento dell’imposta è:
– il fabbricante per i Macsi realizzati nel territorio nazionale;
– il soggetto che acquista i Macsi nell’esercizio dell’attività economica, per i Macsi prvenienti da altri Paesi Ue oppure il cedente se i Macsi sono acquistati dal consumatore privato;
– l’importatore per i Macsi provenienti da Paesi extra Ue.
Imposta
L’imposta di cui al comma 1 è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi.
Sanzioni
Il mancato pagamento dell’imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa non inferiore comunque a 500 euro. In caso di ritardato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 250 euro.
Per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione delle disposizioni della disciplina si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
Le modalità attuative saranno definite entro febbraio 2020 con provvedimento dell’Agenzia delle entrate e delle dogane.
Credito d’imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche
Considerato l’impatto della misure sulla filiera di settore, iIl comma 20 dell’articolo 79 riconosce un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego (Macsi) destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il credito d’imposta è pari al 10% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili (norma En 13432:2002). Il credito d’imposta è concesso nella misura massima di 20.000 euro per ciascun beneficiario entro il limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021.
Entrata in vigore
Articolo 119
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
© Copyright riservato – Riproduzione vietata – La presente News ed i relativi contenuti editoriali veicolati sono oggetto di proprietà intellettuale ed industriale di ReteAmbiente Srl, Milano e come tali protetti. È consentito esclusivamente l’utilizzo personale e privato, dunque non commerciale. Sono vietate la riproduzione, la distribuzione con ogni mezzo (anche telematico), la pubblicazione e la cessione a terzi a qualsiasi titolo.