Così si è espresso il Tar Toscana nella sentenza 24 gennaio 2022, n. 67 in merito a una autorizzazione unica ambientale su scarichi in fognatura ex Dpr 59/2013 per lo scarico delle acque reflue urbane derivanti da un impianto di depurazione rilasciata alla società che gestisce il servizio idrico integrato per conto di una Autorità d’ambito in Toscana. L’Arpa, sottolineando che lo scarico era in fognatura dove erano convogliati anche scarichi di acque reflue industriali, imponeva il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella 3, allegato 5 Parte III del Dlgs 152/2006, mentre si indicava che il gestore dovesse eseguire il periodico autocontrollo per i seguenti parametri: Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Grassi e oli animali e vegetali.
La società impugnava il provvedimento ritenendolo illegittimo poiché imponeva un generico riferimento al monitoraggio pubblico di tutti i valori limite non indicando esattamente quali sostanze erano oggetto del controllo pubblico, mentre venivano indicate solo quelle oggetto di autocontrollo del gestore. Ma i Giudici hanno osservato come il controllo pubblico è diverso dall’autocontrollo a carico del gestore e, in mancanza di specifiche e diverse indicazioni nel titolo autorizzatorio (considerate, ad esempio, le attività produttive recapitanti all’impianto), il Dlgs 152/2006 impone che tale controllo venga fatto su tutti i parametri indicati nella Tabella 3, allegato 5 Parte III del citato Dlgs, non solo su alcuni.
documenti di riferimento
Sentenza Tar Toscana 24 gennaio 2022, n. 67
Acque – Autorizzazioni scarico acque reflue (N.d.R.: articolo 124, Dlgs 152/2006) – Autorizzazione unica ambientale (Aua) ex articolo 4, Dpr 59/2013 – Autorizzazione scarico delle acque reflue urbane derivante da un impianto di depurazione – Rispetto dei parametri della tabella 3 dell’allegato 5, Parte III, Dlgs 152/2006 per il caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali – Legittimità – Sussistenza – Previsione di periodico autocontrollo da parte del gestore solo per alcuni parametri – Estensione del limitato controllo anche per quello effettuato dall’Autorità pubblica – Esclusione – Previsione di limiti al controllo pubblico espressamente indicata nell’autorizzazione – Necessità – Sussistenza
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Dpr 13 marzo 2013, n. 59
Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)
Dpgr Toscana 24 luglio 2019, n. 46/R
Requisiti igienico sanitari per le attività di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento dei prodotti agricoliSpecialiSPECIALE Aua (Autorizzazione unica ambientale)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Adempimenti Acque – Scarichi – Autorizzazione scarico acque reflue urbane
Lo strumento dell’Osservatorio di Reteambiente che guida all’applicazione della normativa
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
© Copyright riservato – Riproduzione vietata – La presente News ed i relativi contenuti editoriali veicolati sono oggetto di proprietà intellettuale ed industriale di ReteAmbiente Srl, Milano e come tali protetti. È consentito esclusivamente l’utilizzo personale e privato, dunque non commerciale. Sono vietate la riproduzione, la distribuzione con ogni mezzo (anche telematico), la pubblicazione e la cessione a terzi a qualsiasi titolo.