Il residuo da manutenzione del verde “ornamentale” di giardini e parchi, secondo il MinAmbiente, non è escluso dalla disciplina in materia di rifiuti e “difficilmente sembra poter esser configurabile” come sottoprodotto.
Quello che difetta rispetto alle condizioni stabilite dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per poter qualificare come sottoprodotto un residuo, argomenta il MinAmbiente nella risposta pubblicata il 3 agosto 2023 ad un interpello presentato dalla Regione Veneto, è la provenienza da “attività di produzione”.
Tale nozione può arrivare ad includere l‘attività manutentiva di supporto al processo produttivo, così ricomprendendo, ad esempio, il residuo derivante dalla manutenzione effettuata nell’ambito di attività agricole (in quanto attività funzionale alla buona riuscita della coltivazione), ma altrettanto non può dirsi per la manutenzione del verde “ornamentale” proveniente da giardini, sia pubblici sia privati, attività che “più difficilmente sembra poter essere configurabile come parte di un processo produttivo”.
L’unica eccezione, evidenzia in chiusura il Ministero, sembra poter essere applicabile quando l’attività manutentiva “ornamentale” è esercitata da un imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile come parte di un processo produttivo.