News

Sottoprodotti, regime di favore solo se certezza riutilizzo

di Francesco Petrucci, ReteAmbiente

Data 10/11/2020
Tipo Aggiornamento normativo

Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella ordinanza 21 ottobre 2020, n. 29021 con cui ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 la titolare di una azienda dell’Emilia-Romagna per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fondi di colonna di distillazione — derivati dal processo di raffinazione della “glicerina grezza” — conferiti presso impianti biodigestori e di lavaggio cisterne senza rispettare le condizioni per qualificarli come “sottoprodotti” e quindi fuori dalla disciplina dei rifiuti.

La Cassazione ha evidenziato come la condotta contestata alla titolare dell’impresa non è quella di avere spacciato per sottoprodotto una sostanza che non era passibile di essere considerata tale, ma di non avere rispettato i requisiti dell’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, indispensabili per godere del regime di favore. In particolare si contesta il non aver gestito i fondi di colonna di distillazione garantendo la tracciabilità e l’uso legale degli stessi “nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi”. La mancanza della certezza oggettiva del riutilizzo, necessaria invece per escludere a monte l’intenzione di “disfarsi” dell’oggetto o della sostanza, rende applicabile
la normativa sui rifiuti e quindi le sanzioni per smaltimento illecito.

Documenti di riferimento:
Ordinanza Corte di Cassazione 21 ottobre 2020, n. 29021
Rifiuti – Sottoprodotto – Fondo di colonna di distillazione derivati dal processo di raffinazione della glicerina grezza – Applicabilità del regime di favore – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Condizioni – Certezza oggettiva del riutilizzo dell’oggetto o sostanza – Necessità – Sussistenza – Garanzia della tracciabilità e dell’uso legale dell’oggetto nel corso dello stesso o successivo processo di produzione o utilizzazione – Necessità – Sussistenza – Mancanza delle condizioni – Applicabilità del regime dei rifiuti – Smaltimento non autorizzato – Articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Responsabilità penale – Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte IV – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

SPECIALE Sottoprodotti, “Mps” & “End of waste”
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

Ti potrebbero interessare
Osservatprio Normativa Ambientale - ReteAmbiente
Batterie, in pista metodo per riciclo efficiente

La Commissione europea ha messo in consultazione fino al 18...

Leggi adesso arrow_right
Osservatprio Normativa Ambientale - ReteAmbiente
Materiali sostenibili, "rimborsi" ad imprese che li acquistano

Dal 21 ottobre 2024 le imprese che hanno acquistato prodotti...

Leggi adesso arrow_right
Osservatprio Normativa Ambientale - ReteAmbiente
Rifiuti organici, Eurostat: il 46% da filiera alimentare

Nel 2022, secondo i dati diffusi dall’Unione europea il 27...

Leggi adesso arrow_right