Per i sottoprodotti tessili arrivano le linee guida, adottate con deliberazione della Giunta della Regione Toscana 13 gennaio 2020, n. 12, redatte in collaborazione con Arpat, Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) e le associazioni di categoria, mirano a “fornire utili elementi di lettura” per l’applicazione delle procedure di cui al Dm 264/2016, regolamento nazionale recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Rimane ferma, naturalmente, la possibilità per ciascun operatore di individuare ulteriori modalità idonee a provare il soddisfacimento delle condizioni per la qualifica come sottoprodotto, stabilite dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006. Le istruzioni delle linee guida, dopo un’approfondita analisi della definizione di sottoprodotto stabilita dal “Codice ambientale”, si concentrano sui sottoprodotti della lavorazione tessile (un elenco non esaustivo dei più comuni è previsto in allegato), approfondiscono il ruolo del commerciante di materie prime nell’utilizzo dei sottoprodotti e forniscono alcune istruzioni operative sulle modalità da seguire al fine di riconoscere al residuo la qualifica di sottoprodotto.
RIFERIMENTI:
Dgr Toscana 13 gennaio 2020, n. 12
Prime linee guida per l’applicazione del regime di sottoprodotto nell’industria tessile – Applicazione procedure Dm 264/2016
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte IV – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse “residuali” come sottoprodotti e non come rifiuti – Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
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