La Commissione europeo ha stabilito con regolamento 2022/973/Ue i criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti come materiali costituenti dei prodotti fertilizzanti.
In base a quanto stabilito dal nuovo regolamento, che va a integrare il 2019/1009/Ue sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti (che già inquadra i sottoprodotti utilizzabili ai sensi della direttiva rifiuti 2008/98/Ce tra i materiali costituenti i fertilizzanti, con obbligo di registrazione “Reach”) ed è applicabile dal 16 luglio 2022, i sottoprodotti sono suddivisi in due categorie, a seconda del tipo di efficienza agronomica.
Nella prima categoria, che riguarda i sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o ne migliorano l’efficienza nutrizionale – e sono quindi sottoposti a requisiti di purezza “rigorosi” — rientrano i sottoprodotti derivanti da una serie di processi di produzione che contengono sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio e ossido di calcio; per la seconda categoria, in cui rientrano i sottoprodotti utilizzati come additivi tecnici in concentrazioni minori, è prevista invece una concentrazione massima.
Livelli di purezza e concentrazioni massime non si applicano invece a una serie di sottoprodotti specifici comunemente utilizzati secondo le pratiche esistenti (dai residui della lavorazione dei minerali agli acidi ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile).
Documenti di riferimento
Regolamento Commissione Ue 2022/973/Ue
Criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’Ue – Integrazione regolamento 2019/1009/Ue
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2019/1009/Ue
Norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti – Modifica ai regolamenti 1069/2009/Ce e 1107/2009/Ce – Abrogazione del regolamento 2003/2003/Ce
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce
Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1907/2006/Ce
Programma “Reach” – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
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A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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