La nuova disciplina della banca dati elettronica e del catalogo indipendente delle operazioni, tese a consentire il controllo sul rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, sono contenute nel regolamento delegato della Commissione europea 2019/1122/Ue, come modificato e integrato dal regolamento 2019/1124/Ue pubblicato sulla medesima Guue del 2 luglio 2019.
Le regole in questione, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021 in occasione dell’apertura del quarto periodo di applicazione della disciplina a tutti i settori economici (2021-2030), sono state definite considerati gli obiettivi di riduzioni annuali vincolanti delle emissioni posti a carico degli Stati membri dal regolamento 2018/842/Ue (al fine di onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi) e alla luce del profondo restyling della disciplina Eu Ets operato dalla direttiva 2018/410/Ue.
Con l’entrata in applicazione del regolamento 2019/1122/Ue andrà così in soffitta il regolamento 389/2013 di disciplina del registro nel terzo periodo di applicazione dell’Eu Ets (2013-2020). Le regole del provvedimento in questione, come integrate anche dal terzo provvedimento Eu Ets pubblicato sulla Guue del 2 luglio 2019 (regolamento 2019/1123/Ue), continueranno tuttavia ad applicarsi fino al 1° gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio relativo.