Pelliconi & C., società leader mondiale nella produzione di tappi a corona, tappi in metallo e plastica per l’industria dell’imbottigliamento. La sua rete globale di vendita e distribuzione conta su quattro filiali estere che hanno permesso al gruppo di essere riconosciuto come uno dei maggiori produttori ed esportatori mondiali di tappi a corona.
Il gruppo ricicla ogni anno più del 97% dei suoi scarti di produzione e allo stesso tempo ha avviato numerosi progetti per combattere il cambiamento climatico, per supportare comunità locali e internazionali, e per garantire ai propri dipendenti stabilità e sicurezza sul posto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, Pelliconi & C. era alla ricerca di nuovi canali per la valorizzazione alcuni dei propri scarti di produzione e richiedeva un supporto esterno per la valutazione della sussistenza di tutti i requisiti necessari ad annoverare tali scarti come sottoprodotto e per la preparazione delle pratiche amministrative utili all’eventuale iscrizione dei sottoprodotti in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Il supporto di Circularity per qualificare i residui di processo come sottoprodotti è stato distinto in 3 fasi:
LA NORMATIVA PER LA QUALIFICA SOTTOPRODOTTO
Ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i residui di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana;
Il DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti – definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
FUN FACT: L’ALLUMINIO E’ RICICLABILE AL 100%
L’alluminio è un eccellente materiale circolare riciclabile all’infinito e può essere trasformato con la re-immissione della materia all’interno del ciclo produttivo.
Attraverso il riciclo e la fusione, l’alluminio proveniente da “sottoprodotto di alluminio” può essere quindi riutilizzato per produrre nuova materia prima.
Un aspetto importante da sottolineare è che l’alluminio a seguito di questo processo, non perde le sue qualità. In questo modo, l’alluminio proveniente da riciclo non è diverso da quello ottenuto dal minerale originale (la bauxite) e le sue caratteristiche fondamentali rimangono sempre invariate.
Inoltre, il riciclo dell’alluminio permette di risparmiare il 95% dell’energia necessaria a produrlo partendo dal minerale: per ricavare dalla bauxite 1 kg di alluminio sono necessari infatti 16 kW/h mentre per ricavare 1 kg di alluminio nuovo da quello già usato servono 0,4 kW/h.