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Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): cosa comporta?

di Circularity

Data 12/10/2020
Tipo News

Il cosiddetto “Regime di responsabilità estesa del produttore” (EPR – Extended Producer Responsibility) implica una serie di misure adottate dagli Stati membri dell’Unione Europea volte ad assicurare che i produttori di prodotti abbiano la responsabilità finanziaria e/o organizzativa della gestione delle fasi del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE), prevede l’inserimento, dopo l’articolo 8 della direttiva (responsabilità estesa del produttore), dell’articolo 8-bis relativo ai “Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore”. L’articolo interviene sui regimi di responsabilità estesa del produttore esistenti (prevedendo la definizione di alcuni aspetti essenziali, quali i ruoli e le responsabilità dei vari attori; gli obiettivi in termini di gestione dei rifiuti; i sistemi di comunicazione) e sulle organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa. Al paragrafo 4 dell’articolo 8- bis viene previsto che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che i finanziamenti versati dai produttori siano tali da garantire la copertura totale dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti immessi sul mercato, che siano modulati in base ai costi effettivi del fine-vita e si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.
Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti.
Le modifiche apportate al successivo Articolo 9 invece, ribadiscono come gli Stati membri debbano promuovere modelli di produzione sostenibili, incoraggiando la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riutilizzabili. Questo implica che i requisiti generali minimi dovrebbero contribuire a internalizzare i costi del fine vita dei prodotti includendoli nel prezzo del prodotto stesso e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità.

In Italia, il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs 116/2020 che attua 2 delle 4 direttive europee, la 2018/851 e la 2018/852, del cosiddetto “pacchetto economia circolare“, e viene recepito aggiornando il Decreto legislativo n. 152 del 2006 . In particolare, gli articoli 178bis e 178ter fanno riferimento alla responsabilità estesa del produttore, applicando tutti i punti sopra citati della Direttiva europea.
Questo significa che il produttore iniziale del rifiuto, o altro detentore, non è solo responsabile della copertura finanziaria dei costi, ma deve provvedere direttamente o indirettamente al suo trattamento e, soprattutto, che è responsabile del rifiuto per l’intera catena di trattamento.


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