In data 20 giugno 2019, infatti, l’Avvocatura generale dell’Ue ha presentato le proprie conclusioni che istruiscono la Corte di Giustizia sui termini di una questione nata dal rifiuto opposto dalla Provincia di Cuneo alla richiesta, presentata dal gestore di una centrale elettrica, di essere autorizzato a sostituire, come fonte di alimentazione del proprio impianto, il metano con un combustibile ottenuto da oli vegetali esausti.
Secondo le conclusioni dell’Avvocatura Ue (che acquisiranno valenza esterna solo ove confermate dalla sentenza della Corte di Giustizia), una normativa nazionale che impone di considerare rifiuto, quando è utilizzato come combustibile in un impianto di energia termica ed elettrica, una sostanza derivata dal trattamento chimico di oli vegetali esausti che non rientra nell’elenco delle categorie di sostanze prodotte da biomassa a tal fine autorizzate, non sarebbe contraria alle indicazioni contenute nella direttiva 2008/98/Ce in materia di end of waste.
Tale conclusione rimane valida, precisa l’Avvocatura Ue, a condizione che il Legislatore abbia stabilito, “senza commettere un errore manifesto di valutazione“, che i requisiti stabiliti dalla direttiva per l’EoW non potevano essere soddisfatti rispetto agli oli vegetali esausti che subiscano un trattamento siffatto ai fini di detto utilizzo – questione che deve essere esaminata dal Giudice nazionale di merito — oppure che il soddisfacimento di tali condizioni poteva essere verificato unicamente mediante la preliminare adozione di criteri EoW, per tale tipologie di sostanze, mediante un atto interno di portata generale.