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Scarico extra tabellare, esito analisi va tempestivamente comunicato

di Alessandro Geremei

Data 01/05/2022
Tipo Aggiornamento normativo

La notificazione della violazione ambientale al soggetto interessato, sottolinea la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 22 aprile 2022, n. 12863, equivale alla contestazione immediata dell’infrazione ai sensi dell’articolo 14 (Contestazione e notificazione) della legge 689/1991 di modifica del sistema penale.

La mancata notifica non consente all’incolpato di chiedere la revisione delle analisi ai sensi del successivo articolo 15 della stessa 689/1991 e quindi, violando i diritti della difesa, comporta l’estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria.

In applicazione di tale principio il Giudice ha accolto il motivo di ricorso vertente sulla inesistenza della notificazione del verbale di accertamento della violazione presentato contro una sentenza con la quale il Tribunale di Salerno aveva irrogato al responsabile di un impianto di depurazione, in applicazione dell’articolo 133 del Dlgs 152/2006, una sanzione amministrativa in seguito al rilevato superamento dei valori-limite di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 della Parte III del Dlgs 152/2006.

Documenti di riferimento

Ordinanza Corte di Cassazione 22 aprile 2022, n. 12863
Acque – Scarichi – Superamento dei valori-limite di cui alla tabella 3, allegato 5 alla Parte III del Dlgs 152/2006 – Reato – Articolo 133, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Contestazione e notificazione della violazione – Articolo 14, legge 689/1991 – Violazione ambientale accertata mediante analisi di campioni – Esito delle analisi – Obbligo di comunicazione a tutti i soggetti interessati – Sussistenza – Diritto dell’incolpato di chiedere la revisione delle analisi – Articolo 15, legge 689/1991 – Sussistenza – Inesistenza della notificazione – Estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa – Sussistenza

Legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale – Stralcio – Capo I – Le sanzioni amministrative

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte III – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

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