Il Dpcm 8 marzo 2020 (Guri dello stesso giorno) ha disposto (in sostanziale continuità normativa con i precedenti Dpcm) che la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Con Circolare 3 febbraio 2020 n. 3190, lo si ricorda, il Ministero della Salute ha invece fornito alcune indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, ricordando che “ai sensi della normativa vigente (Dlgs 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”.
Documenti di riferimento
Circolare MinSalute 3 febbraio 2020 n. 3190
Coronavirus – Chiarimenti su comportamenti da parte di operatori a contatto con pubblico – Tutela da rischio biologico ex Dlgs 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro)
Legge 22 maggio 2017, n. 81
Lavoro agile (cd. “smart working”) – Attività lavorativa in studi professionali – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
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