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Agg, Normativo 4 – Marzo 2020

di Redazione Normativa Reteambiente

Data 09/03/2020

Il Dpcm 8 marzo 2020 (Guri dello stesso giorno) ha disposto (in sostanziale continuità normativa con i precedenti Dpcm) che  la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Con Circolare 3 febbraio 2020 n. 3190, lo si ricorda, il Ministero della Salute ha invece fornito alcune indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico, ricordando che “ai sensi della normativa vigente (Dlgs 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente”.


Documenti di riferimento

Circolare MinSalute 3 febbraio 2020 n. 3190
Coronavirus – Chiarimenti su comportamenti da parte di operatori a contatto con pubblico – Tutela da rischio biologico ex Dlgs 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro)

Legge 22 maggio 2017, n. 81 
Lavoro agile (cd. “smart working”) – Attività lavorativa in studi professionali – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro


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