Nella Tabella seguente riepiloghiamo le misure in materia “ambientale” del Dl 34/2019 come convertito definitivamente dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in vigore dal 30 giugno 2019.
Articolo del Dl 34/2019 |
Argomento |
Energia Interventi di efficienza energetica e cessione dell’agevolazione (articolo 10) |
L’articolo 10 come modificato dalla legge 58/2019 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficienza energetica in edilizia e riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del Dl 63/2013) di ricevere, al posto della detrazione un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Il contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità. I fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Analoga facoltà è concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. La disposizione esclude la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari. |
Energia Incentivi energia termica e monitoraggio (articolo 10, comma 3-bis) |
Il comma 3-bis dell’articolo 10, introdotto dalla legge di conversione 58/2019, modifica l’articolo 28, comma 22, lettera d) del Dlgs 28/2011 in materia di incentivi alle fonti rinnovabili di energia. La nuova norma introduce la precisazione secondo la quale gli obblighi di monitoraggiodebbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di Amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco di cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto. |
Aria – Modifiche agli incentivi per acquisto di veicoli non inquinanti (articolo 10-bis) |
La legge di conversione n. 58/2019 ha introdotto l’articolo 10-bis nel Dl 34/2019. La norma modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018). La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. La norma prevede che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (Dm 2 febbraio 2011). |
Acque Sblocca investimenti idrici nel Sud (articolo 24) |
La disposizione reca una serie di modiche al comma 11 dell’articolo 21 del Dl 201/2011 dirette a chiudere la liquidazione dell’Eipli (Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni. |
Economia circolare Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo (articolo 26, c. 1-6-bis) |
L’articolo 26, come modificato dalla legge di conversione 58/2019, prevede la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia circolare. Beneficiari delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che rispondono ai seguenti requisiti: Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l’altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs), anche, tra l’altro verso tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo o sperimentare nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato pari al 50% delle spese e dei costi ammissibili e di contributo diretto fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili. Per la concessione delle agevolazioni sono stanziati 140 milioni di euro, di cui 40 milioni per contributi diretti, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo sviluppo e coesione e 100 milioni per finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri) rimaste non utilizzate. |
Rifiuti Disposizioni fiscali in materia di imballaggi (articolo 26-bis) |
L’articolo 26-bis del Dl 34/2019, introdotto dalla legge di conversione 58/2019, prevede che l’acquirente di una merce si veda riconoscere dal venditore un bonus pari al 25% del prezzo dell’imballaggio esposto in fattura. Il bonus sarà utilizzabile a valere sui successivi acquisti e si ottiene al momento della resa dell’imballaggio. Il venditore invece, il quale riutilizza l’imballaggio usato o lo avvia a raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, fruisce di un credito d’imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, anche se questa non li ha utilizzati. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l’anno 2020.Un successivo Dm da emanarsi entro il 28 settembre 2019 stabilirà le regole operative dell’agevolazione |
Rifiuti Agevolazioni fiscali per acquisto di prodotti riciclati e compost di qualità (articolo 26-ter) |
L’articolo 26-ter del Dl 34/2019, anch’esso introdotto dalla legge di conversione 58/2019, riconosce, per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: Beneficiari sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo. Il contributo è fruito nella forma di credito d’imposta fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale: esso non è cumulabile con il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti ottenuto dal riciclo disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Un successivo Dm da emanarsi entro il 28 settembre 2019 stabilirà i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. |
Energia Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 30) |
La disposizione prevede l’assegnazione (con successivo decreto del Ministero dello sviluppo) di contributi in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei Comuni beneficiari. Tra i progetti di efficientamento energetico rientrano, oltre agli interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica. I contributi sono corrisposti dal Ministero dell’economia su richiesta del Ministero dello sviluppo in base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica. In particolare i contributi sono previsti per interventi di: Il contributo esso viene erogato per il 50%, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, mentre per il saldo del restante 50% su autorizzazione del Ministero dello sviluppo anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. |
Sicurezza sul lavoro Amianto e benefici previdenziali (articolo 41-bis) |
La disposizione, introdotta dalla legge 58/2019, di conversione del Dl 34/2019 estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all’amianto l’ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di alcuni di tali lavoratori, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. |
Ippc/Aia Stabilimento Ilva di Taranto e responsabilità penale (articolo 46) |
L’articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell’articolo 2 del Dl 1/2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’Ilva di Taranto. La norma limita dal punto di vista oggettivo l’esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. Piano ambientale escludendo l’impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell’esonero da responsabilità. In particolare la disposizione interviene sul primo periodo del comma 6 dell’articolo 2 del Dl 1/2015 per circoscrivere l’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato (ai sensi del Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reato dei manager o dipendenti) alle condotte connesse all’attuazione dell’Aia, in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale. In base alla disposizione, infatti, osservare correttamente le prescrizioni del Piano ambientale nell’attuazione dell’Aia equivale ad adottare ed attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal Dlgs 231/2001 che come è noto esonerano l’ente dalla responsabilità amministrativa per i reati dei dipendenti. Per quanto riguarda l’esonero da responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario e dell’acquirente di Ilva (o dei loro delegati), questo opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il Legislatore qualifica come “migliori regole preventive in materia ambientale”. La norma esclude l’esonero da responsabilità per la violazione delle discipline in materia di tutela della salute e dell’incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, l’ambito di applicazione dell’esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di Ilva pare essere più ampio rispetto all’esonero da responsabilità amministrativa della società. La disposizione infatti, copre le sole condotte di attuazione dell’Aia (essendo soppresso il riferimento alle “altre norme a tutela dell’ambiente”), mentre si fa riferimento alle condotte in attuazione del Piano ambientale ritenendole ope legis le migliori regole preventive nella complessiva materia ambientale. La disposizione infine individua nel 6 settembre 2019 il termine di applicazione dell’esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di Ilva. Prima del Dl 34/2019 come convertito in legge l’esonero da responsabilità penale e amministrativa era destinato ad operare fino al 29 marzo 2019 (ovvero 18 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del Dpcm 29 settembre 2017). |
Cambiamenti climatici Impegni Cop21 (articolo 48, c. 1) |
L’articolo 48, comma 1, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per il 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop21 di Parigi (Conferenza Onu sul clima), finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell’ambito della proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima. |
Energia Modifiche agli incentivi per progetti di efficienza energetica (articolo 48, c. 1-bis-1-quater) |
I commi da 1-bis a 1-quater inseriti nell’articolo 48 dalla legge 58/2019 di conversione del Dl 34/2019, incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi termici sono ammessi al meccanismo incentivante dei certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) ai sensi del Dm 11 gennaio 2017. In particolare si prevede che i progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel Dm 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16). Inoltre fermo restando che l’ammissibilità dei progetti agli incentivi dei certificati bianchi ex Dm 11 gennaio 2017 è subordinata alla capacità di incrementare l’efficienza energetica rispetto alla situazione ex ante (baseline), il risparmio di energia addizionale derivante dai progetti è determinato: in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline (nel caso di produzione di energia da fonti solare, aerotermica, bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse); oppure in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa. Il meccanismo dei certificati bianchi ha come base giuridica gli articoli 29 e 30 del Dlgs 28/2011 e l’articolo 7 del Dlgs 102/2014, attuato con il Dm 11 gennaio 2017. Il Dm 11 gennaio 2017 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica). |
Entrata in vigore (articolo 51) |
Il Dl 34/2019 è entrato in vigore il 1 maggio 2019. La legge di conversione è entrata in vigore il 29 giugno 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. |