Lo schema di Dm si conforma a quanto disposto dall’articolo 111-bis, Dlgs 385/1993 (Tub), che in materia di agevolazioni prevede l’esclusione dal reddito imponibile degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio. Agli operatori è richiesto di adeguarsi ad alcuni criteri, tra cui la concessione di finanziamenti solo dopo positiva valutazione dell’impatto socio-ambientale, secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti; oltre l’adozione di un sistema di governo societario e un modello organizzativo che avvenga nel rispetto di precise disposizioni sull’esercizio del diritto di voto.
Non sono ritenuti conformi a standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti a favore di persone giuridiche che, nell’ambito della propria attività, consumano energia esclusivamente da fonti non rinnovabili; o di coloro che operano, anche indirettamente, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani o che sono ritenuti responsabili di gravi e sistematiche violazioni di diritti umani e dei diritti individuali in situazioni di conflitto o per gravi danni ambientali.
Documenti di riferimento:
Schema di Dm Economia recante disposizioni in materia di “Finanza etica e sostenibile” Disposizioni in materia di Finanza etica e sostenibile – Articolo 111-bis, Dlgs 385/1993
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