I Comuni non possono prescrivere “limiti” alla localizzazione degli impianti di radiocomunicazione che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni.
A ricordare il principio è il Consiglio di Stato nella sentenza 8744/2022 che respinge, in riforma di una sentenza del Tar della Puglia, il ricorso contro il via libera alla realizzazione di un impianto di radiotelecomunicazione per la telefonia cellulare.
A tal fine il CdS ricorda come, da un lato, ai sensi del Dlgs 259/2003 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”), le opere di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica costituiscano opere di preminente interesse generale e vengono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; dall’altro, ai sensi della legge 36/2001 sull’elettrosmog, la competenza dei Comuni ad adottare appositi regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
Tale disciplina, conclude la sentenza in scia a “prevalente giurisprudenza“, consente a Regioni e Comuni di stabilire i criteri per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, “individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione“, ma non le autorizza a introdurre limitazioni alla localizzazione “consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei“.
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Sentenza Consiglio di Stato 13 ottobre 2022, n. 8744
Impianti di telefoni – Fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica – Opere di preminente interesse regionale – Articolo 3, Dlgs 259/2003 – Sussistenza – Infrastrutture – Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria – Articolo 86, Dlgs 259 (ora articolo 43, Dlgs 152/2006) – Sussistenza – Elettrosmog – Potere comunale di regolare il corretto insediamento degli impianti – Articolo 8, legge 36/2001 – Sussistenza – Facoltà di introdurre limitazioni consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei – Insussistenza – Autorizzazione – Articolo 87, Dlgs 259/2003 (ora articolo 44) – Disapplicazione di una previsione contenuta nel Piano regolatore generale – Legittimità – Sussistenza
Codice delle comunicazioni elettroniche – Stralcio
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Sentenza Corte Costituzionale 7 novembre 2003, n. 331
Elettrosmog – Legge quadro 36/2001 – Competenze locali – Criteri per la determinazione dei limiti di inquinamento – Legge Regione Lombardia 4/2002, di modifica della legge 11/2001 – Criterio della distanza – Questione di legittimità costituzionale – Fondatezza
Elettrosmog, competenze Stato/Enti locali tra legge 36/2001 e Codice comunicazioni elettroniche
Check-point attuazione legge 36/2001 (legge-quadro sull’inquinamento elettromagnetico)
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
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