Dal 21 dicembre 2024 sarà operativa la disciplina del regolamento 2023/2631/Ue sulle obbligazioni verdi (Green bond) certificate Ue come destinate a finanziare obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il regolamento detta il quadro normativo delle “European green bond” o “EuGB” prevedendo requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie e non finanziarie nonché dagli Stati Ue che desiderano avvalersi di questa denominazione, superando così la frammentazione normativa dei vari Paesi legata ai titoli “sostenibili”.
I proventi delle obbligazioni verdi europee dovranno essere utilizzati per finanziare attività economiche che abbiano un impatto positivo duraturo sull’ambiente (quelle individuate come sostenibili dal regolamento sulla tassonomia 2020/852/Ue).
Fino a quando la tassonomia non sarà pienamente operativa, gli emittenti di un’obbligazione verde certificata Ue devono garantire che almeno l’85% dei fondi raccolti dall’obbligazione sia destinato ad attività economiche “sostenibili”. Il 15% può essere assegnato ad altre attività economiche, a condizione di rispettare le regole di informazione ai consumatori.
Per evitare il greenwashing nel mercato delle obbligazioni verdi in generale, il regolamento prevede anche alcune prescrizioni in materia di informativa volontaria per altre obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità emesse nell’Ue, quindi quelle non “targate” come obbligazioni Ue.