Il provvedimento in itinere, che arriva in attuazione dell’articolo 41-quater del Dl 69/2013 (con un ritardo di più di 5 anni sui tempi previsti), definisce le condizioni da rispettare per poter qualificare il pastazzo della lavorazione degli agrumi come sottoprodotto, la documentazione probatoria (dichiarazione di conformità e scheda tecnica) che gli operatori devono predisporre e le modalità di trasporto e stoccaggio.
Negli allegati sono inoltre descritte le operazioni più comunemente effettuate (normale pratica industriale) e
le caratteristiche e le condizioni di impiego del pastazzo nelle diverse forme in cui può presentarsi (pastazzo
tal quale, pastazzo essiccato, pastazzo calcitato, pastazzo depectinizzato).
Lo schema di regolamento è stato notificato a Bruxelles il 13 febbraio 2019 per essere sottoposto, in quanto
“regola tecnica”, al vaglio preventivo della Commissione Ue e dagli altri Stati membri. L’Italia non potrà
adottarlo prima del 14 maggio 2019, data di scadenza del periodo cd. di “status quo”.