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Quesito del mese – Luglio 2019

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 16/07/2019
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DOMANDA

Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 il quale stabilisce che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA” e di quanto disposto dal Dm Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006, articolo 1, comma 2 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006), è corretto dire che considerato l’articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203 che ha abolito l’obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico rifiuti?

RISPOSTA

Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 il quale stabilisce che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA” e di quanto disposto dal Dm Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006, articolo 1, comma 2 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006), è corretto dire che considerato l’articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203 che ha abolito l’obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico rifiuti?

A decorrere dal 13 febbraio 2006 (ex articolo 2, comma 24-bis, Dlgs 4/2008) la vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata dalle Ccia territorialmente competenti.
L’obbligo dunque non pare in discussione. Si tratta di una disposizione espressa che introduce una deroga a quanto previsto per i registri Iva con norma del 2001 (articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203).
Si ricorda che il Dm Ambiente 2 maggio 2006 citato dal Lettore è stato dichiarato giuridicamente improduttivo di effetti. Sul punto, il Ministero dell’Ambiente si è espresso con un apposito comunicato del 26 giugno 2006 il quale reca una segnalazione di inefficacia del decreto, poiché non sottoposto a preventivo controllo da parte della Corte dei Conti ex articolo 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20. Ad oggi, è ancora vigente il Dm 148/2008 e i riferimenti operativi sono contenuti nella Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998.


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