News

Quesito del mese – Luglio 2019

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 16/07/2019
 class=

DOMANDA

Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 il quale stabilisce che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA” e di quanto disposto dal Dm Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006, articolo 1, comma 2 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006), è corretto dire che considerato l’articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203 che ha abolito l’obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico rifiuti?

RISPOSTA

Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 190, comma 6, Dlgs 152/2006 il quale stabilisce che “i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA” e di quanto disposto dal Dm Ministero dell’ambiente 2 maggio 2006, articolo 1, comma 2 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006), è corretto dire che considerato l’articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203 che ha abolito l’obbligo di vidimazione per i registri Iva, tale obbligo si intende soppresso anche per i registri di carico e scarico rifiuti?

A decorrere dal 13 febbraio 2006 (ex articolo 2, comma 24-bis, Dlgs 4/2008) la vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata dalle Ccia territorialmente competenti.
L’obbligo dunque non pare in discussione. Si tratta di una disposizione espressa che introduce una deroga a quanto previsto per i registri Iva con norma del 2001 (articolo 8, legge 18 ottobre 2001, n. 203).
Si ricorda che il Dm Ambiente 2 maggio 2006 citato dal Lettore è stato dichiarato giuridicamente improduttivo di effetti. Sul punto, il Ministero dell’Ambiente si è espresso con un apposito comunicato del 26 giugno 2006 il quale reca una segnalazione di inefficacia del decreto, poiché non sottoposto a preventivo controllo da parte della Corte dei Conti ex articolo 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20. Ad oggi, è ancora vigente il Dm 148/2008 e i riferimenti operativi sono contenuti nella Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998.


DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – LIMITAZIONE D’USO
© Copyright riservato – Riproduzione vietata – La presente News ed i relativi contenuti editoriali veicolati sono oggetto di proprietà intellettuale ed industriale di ReteAmbiente Srl, Milano e come tali protetti. È consentito esclusivamente l’utilizzo personale e privato, dunque non commerciale. Sono vietate la riproduzione, la distribuzione con ogni mezzo (anche telematico), la pubblicazione e la cessione a terzi a qualsiasi titolo.

Ti potrebbero interessare
Rifiuti: i mozziconi di sigaretta sono un problema

I mozziconi di sigaretta rappresentano una delle forme di littering più inquinanti. Globalmente circa 4500 miliardi di cicche sono scartate ogni anno e circa 5 miliardi finiscono…

Leggi adesso arrow_right
L'accordo Onu che proteggerà le acque d'altura

All'Onu si è raggiunto un accordo storico per tutelare le acque d’altura, che istituisce un quadro giuridico globale per la…

Leggi adesso arrow_right
Cosa devi sapere sulle bioplastiche

Il termine “bioplastiche” si riferisce generalmente a quelle materie plastiche prodotte da polimeri a base biologica, realizzati con materia prime…

Leggi adesso arrow_right