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Rifiuti marini da acque interne,”Ddl Salva Mare”

di Redazione Normativa Reteambiente

Data 02/12/2019
Tipo Aggiornamento normativo

Sui rifiuti marini, le materie plastiche sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all’85% dei rifiuti marini trovati lungo le coste (beach litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano (marine litter). Si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di materie plastiche, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno. Risanare l’ecosistema marino e sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi è lo scopo del Ddl “SalvaMare” approvato dalla Camera il 24 ottobre 2019 e trasmesso al Senato(Atto Senato n. 1751)

1.Finalità e definizioni
Definito lo scopo del disegno di legge “SalvaMare” come quello di prevenire l’abbandono dei rifiuti nel mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e di promuovere il risanamento dell’ecosistema marino, il provvedimento richiama le definizioni pertinenti del Dlgs 152/2006, del Dlgs 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/Ce relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e del Dlgs 4/2012 (norme in materia di pesca e acquacoltura) e introduce un’altra serie di definizioni.
Si richiamano in particolare le seguenti:
“rifiuti accidentalmente pescati”: i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;
– “rifiuti volontariamente raccolti”: i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Le disposizioni richiamano e ampliano quelle usate dalla nuova direttiva 2019/883/Ue sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che dovrà essere recepita entro il 28 giugno 2021).

2. La gestione dei rifiuti accidentalmente pescati
In premessa occorre fare una importante precisazione sulla differenza tra rifiuti accidentalmente pescati in mare e rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi, nelle lagune.
– Rifiuti accidentalmente pescati in mare da navi
Equiparazione ai rifiuti prodotti dalle navi (in coerenza con la direttiva 2019/883/Ue) I rifiuti prodotti dalle navi sono i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell’ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l’attuazione dell’allegato V della Marpol 73/78 (articolo 2, comma 1, lettera c), Dlgs 182/2003).
Rifiuti volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune
Rifiuti urbani (inserimento della lettera f-bis) nell’articolo 184 del Dlgs 152/2006)

Si ricorda che ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 184 del Dlgs 152/2006, sono già attualmente inclusi nei rifiuti urbani “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”. 2.1 La gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare Il comandante della nave che approda in un porto ha l’obbligo di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta.

2.1 La gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare
Il comandante della nave che approda in un porto ha l’obbligo di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta. Obbligati sono i comandanti:
— delle unità di qualsiasi tipo operanti nell’ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti;
— dei pescherecci (qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi);
— delle imbarcazioni da diporto (unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative).

Nel caso di ormeggio di un’imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale il Ddl prevede che i Comuni territorialmente competenti, nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono che i rifiuti accidentalmente pescati in mare siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi.
Nel caso infine in cui la nave approdi in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, il comandante conferisce i rifiuti accidentalmente pescati presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare all’impianto portuale di raccolta è gratuito per il conferente e si configura come deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), del Dlgs 152/2006 alle condizioni ivi previste.

Il deposito temporaneo ai sensi della lettera bb) del comma 1 dell’articolo 183 del Dlgs 152/2006, è definito come “il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.
Un apposito Dm da emanarsi entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge prevede l’individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti all’obbligo di conferimento dei rifiuti. Tali misure premiali non devono pregiudicare la tutela dell’ecosistema marino e il rispetto delle norme di sicurezza.

2.2 La gestione dei rifiuti volontariamente raccolti nei fiumi, laghi o lagune
I rifiuti volontariamente raccolti nei fiumi, laghi o lagune possono essere raccolti nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’Autorità competente o su istanza presentata all’Autorità competente dal soggetto promotore della campagna. Le modalità di funzionamento della misura saranno fissate dal Ministero dell’ambiente con apposito decreto da emanarsi (previo parere della Conferenza Stato-Regioni) entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nelle more dell’emanazione del decreto, il soggetto promotore può iniziare l’attività trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l’Autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell’inizio o della prosecuzione dell’attività medesima o prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.
Tra i soggetti promotori individuati dal Ddl SalvaMare ci sono le cooperative e le imprese di pesca, nonché i loro consorzi, le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi, le associazioni sportive di subacquei e diportisti, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, le associazioni di promozione sociale nonché i gestori degli stabilimenti balneari.
Ai rifiuti volontariamente raccolti nei fiumi, laghi o lagune si applicano le stesse disposizioni previste dall’articolo 2 del Ddl SalvaMare sulla gestione previste per i rifiuti accidentalmente pescati in mare; quindi anche per tali rifiuti vige l’obbligo di conferimento gratuito all’impianto portuale di raccolta, nonché il richiamo al deposito temporaneo.

3. Il finanziamento della gestione
Il finanziamento della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati è stato oggetto di dibattito e il Legislatore si è orientato per accollarlo all’intera collettività. I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sia dal mare che dai laghi, fiumi e lagune) sono finanziati con una componente che si aggiunge alla tassa rifiuti (Tari) exlegge 147/2013 o della tariffa puntuale sostitutiva della Tari, se istituita.
La disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati spetta all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

4. Il riconoscimento ambientale degli armatori
Niente certificazione ambientale come prevedeva il testo iniziale del Ddl SalvaMare ma un “riconoscimento ambientale” per gli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati. Il riconoscimento attesta l’impegno per il rispetto dell’ambiente marino e la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta. I Comuni possono realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell’ambiente marino che attribuisca un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che non esercitino attività professionale, i quali recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti.

5. End of Waste dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti
Il Ddl SalvaMare ha previsto l’End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) per i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero dell’ambiente emana, ai sensi dell’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 un regolamento coi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti (nel mare, nei laghi, nei fiumi, nelle lagune).

6. La gestione dei materiali “spiaggiati”
L’articolo 5 del Ddl Salvamare prevede una modalità di gestione di varie tipologie di materiali “spiaggiati”.

6.1 Le biomasse vegetali derivanti da piante marine o alghe
Una prima modalità di “gestione” riguarda le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile. Salva la possibilità di mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, tali biomasse possono essere reimmesse nell’ambiente naturale (anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica) previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’Autorità competente.

6.2 Gli “accumuli antropici”
Analogo recupero è previsto, previa vagliatura, degli “accumuli antropici” costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree.
La possibilità del recupero è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’Autorità competente, che verifica se:
— sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del Dlgs 152/2006 oppure
— il materiale sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediange il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C, parte quarta del Dlgs 152/3006; oppure
— sia qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006.

6.3 I prodotti costituiti da materia vegetale di provenienza agricola o forestale
Salvo quanto sopra detto (punti 6.1 e 6.2), ai prodotti costituiti da materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare che derivano dalle operazioni di “gestione” (articolo 183, comma 1, lettera n) Dlgs 152/2006) finalizzate alla separazione dei rifiuti frammisti di origine antropica, si applica l’articolo 185, comma 1, lettera f), del Dlgs 152/2006. In altre parole a tali rifiuti si applica il regime di esclusione previsto per “sfalci e potature”. Quindi tale esclusione dal regime dei rifiuti opera se questi materiali sono utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Spetterà a Regioni e Province autonome individuare criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo di tali prodotti. Regioni e Province autonome dovranne tenere conto di eventuali norme tecniche adottate dall’Ispra.

7. Le attività tecnico-scientifiche di protezione del mare
L’articolo 6 del Ddl Salvamare prevede che le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali — svolte da personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa — Ispra e Arpa regionali) o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale su apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali — si conformano alle linee guida operative adottate con un successivo Dm da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge.

8. La Via e gli impianti di desalinizzazione
L’articolo 11 del Ddl Salvamare modifica il Dlgs 152/2006 sulla valutazione di impatto ambientale (allegato II alla Parte Seconda del Dlgs 152/2006, nuovo punto 17-ter) prevedendo la necessità della valutazione di impatto ambientale statale per gli impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti. Un successivo Dm da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, disciplinerà i criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione e le soglie per l’assoggettabilità a Via degli impianti di desalinizzazione. Sono esclusi dalla disciplina della Via gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi.

9. Impianti di desalinizzazione sotto Via e scarichi
Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione soggetti a valutazione di impatto ambientale (Via) sono autorizzati in conformità alla disciplina generale degli scarichi (Parte III del Dlgs 152/2006). Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Ddl Salvamare un apposito Dm Ambiente definirà i criteri specifici integrativi per gli scarichi in questione.

9.1 Impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acque destinate al consumo umano
Vengono inoltre individuate le condizioni per l’ammissibilità degli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua potabile. Gli impianti sono ritenuti ammissibili:
– in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
– se è stato dimostrato che sono stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica e per la razionalizzazione dell’uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
– nei casi in cui gli impianti siano previsti nei Piani di settore in materia di acque e in particolare nel Piano d’ambito anche sulla base di un’analisi costi-benefìci.

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