Le regole stabilite dalla decisione della Commissione europea 2019/1004/Ue del 7 giugno 2019, in esecuzione dell’articolo 11-bis della direttiva 2008/98/Ce (introdotto dalla direttiva 2018/851/Ue), si applicano al calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025 (almeno il 55% in peso), il 2030 (almeno il 60% in peso) e il 2035 (almeno il 65% in peso).
La disciplina in questione, che stabilisce i punti di calcolo e di misurazione, prevede, di norma, che vengano computati i rifiuti all’atto della immissione nell’operazione di riciclaggio. Gli Stati membri, tuttavia, possono decidere di misurare i rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che dal computo totale vengano comunque detratti gli scarti delle operazioni precedenti il riciclaggio e che i rifiuti in uscita dalla cernita vengano effettivamente riciclati.
Regole ad hoc sono previste per i rifiuti organici differenziati e i metalli riciclati separati dopo l’incenerimento dei rifiuti urbani.