La novità è prevista dal nuovo comma 3 dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del Dlgs 152/2006, il quale, a seguito della novella operata dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 (di conversione del decreto-legge 32/2019, cd. “Sblocca cantieri”), stabilisce che nelle more dell’adozione di uno o più decreti recanti i criteri Eow per specifiche tipologie di rifiuti, le autorizzazioni ordinarie per gli impianti di recupero rifiuti (ex Titolo III-bis o articoli 208, 209, 211 del Dlgs 152/2006) devono essere concesse, “per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività“, sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002 e Dm 269/2005). Le prescrizioni in materia di “quantità di rifiuti“, ammissibili nell’impianti e da sottoporre a recupero, vanno invece individuate dalle autorizzazioni.
Il MinAmbiente viene autorizzato ad emanare, “con decreto non avente natura regolamentare”, delle apposite linee guida per l’applicazione uniforme della disciplina a livello nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto e ai controlli sugli oggetti/sostanze che ne costituiscono il risultato.
I titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente al 18 giugno 2019 dovranno presentare istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle linee guida entro un anno dall’entrata in vigore delle stesse.