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Autospurgo 2: puntualizzazioni sul modello unico

di Daniele Bagon

Data 05/09/2022
Tipo Quesito del mese
rivista rifiuti

DOMANDA

A fronte dell’entrata in vigore del nuovo modello unico per gli spurghisti ex articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 si chiede come, secondo voi, debba essere annotato sul registro di carico e scarico. Dovrà essere effettuata una sola registrazione segnando contemporaneamente carico e scarico come si fa per i trasporti oppure essendo un’attività di produzione e trasporto dovranno essere fatte due registrazioni una di carico e una di scarico? Inoltre ritenete sia opportuno indicare i luoghi di prelievo?

RISPOSTA

Il modello di documento unico di cui all’articolo 35, comma 1, lettera e-bis) della legge 29 luglio 2021, n. 108, è approvato secondo il modello contenuto nell’allegato A della Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali prot. n. 14 del 21/12/2022. In ordine all’obbligatorietà di utilizzo si è espressa la Direzione Generale Economia Circolare del Ministero della Transizione Ecologica con nota n. 81850 del 30/06/2022 in risposta ad una richiesta di chiarimento formulata dall’ Albo Nazionale Gestori ambientali (problematica risolta in precedenza e in modo conforme da P. Ficco in “I dubbi sul documento per il trasporto di rifiuti da pulizia manutentiva di reti fognarie, fosse settiche et similia si risolvono alla luce dei principi generali” in questa Rivista n. 304 – aprile 2022 cui si rinvia). Per quanto riguarda la corretta tenuta del Registro cronologico di carico e scarico rifiuti le difficoltà nascono dalla duplice natura di produttore “fittizio” (ope legis) dei rifiuti classificati con i Codici Eer 200304 e 200306 e di trasportatore professionale rivestita dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva. Gli indicati rifiuti, in ragione delle modifiche apportate dal Dlgs 116/2020 sono classificati esclusivamente quali rifiuti speciali e le regole di “tenuta” del registro cronologico per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi prevedono l’obbligatorietà delle annotazioni di carico e scarico solo qualora il numero di dipendenti superi le 10 unità (articolo 190, comma 5). Nessuna esenzione dalla tenuta del registro è prevista, invece, per i trasportatori professionali, infatti l’unica esenzione riguarda le imprese iscritte in categoria 2 bis (articolo 190, comma 5), condizione non riguardante questa categoria di trasportatori che a mente dell’articolo 230, comma 5 del Dlgs 152/2006 è espressamente tenuta all’iscrizione all’Albo Gestori in procedura ordinaria (cat. 4). Tutto ciò premesso alcune indicazioni sulla corretta tenuta del registro cronologico sono riportate nella sopra citata Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo, in particolare ai commi 4 e 5 dell’articolo 2. Nessun dubbio nel caso di trasporto diretto all’impianto di destinazione poiché testualmente è previsto che “è possibile annotare un unico movimento (carico e scarico contestuale) riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, riportato sul documento unico ex articolo 230, comma 5, del Dlgs 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso”. Si ritiene che tale annotazione sia sufficiente ad assolvere gli obblighi di annotazione anche quale produttore (ove abbia più di 10 dipendenti). Più controverse le indicazioni riportate nel comma 5 dell’articolo 2, in quanto descrivono le modalità di tenuta del registro cronologico nel caso in cui l’impresa effettui il raggruppamento temporaneo del/dei predetti rifiuti prevedendo la possibilità “di effettuare un’unica annotazione di carico come produttore del rifiuto, in ragione del regime di “fictio iuris” stabilita dall’articolo 230, comma 5, riportando nella prima colonna del registro di carico e scarico il numero univoco, presente sul documento unico ex articolo 230, comma 5, del Dlgs 152/2006, ed apposto virtualmente al momento della generazione del documento stesso”. Tali indicazioni sono indubbiamente riferite alla tenuta del registro in qualità di produttore, ma tale obbligo sussiste unicamente qualora l’impresa abbia più di 10 dipendenti (articolo 190, comma 5), e non perché effettua il raggruppamento dei rifiuti in argomento. Resta invariata la modalità di annotazione di scarico (sempre per le imprese che effettuano il raggruppamento temporaneo) con la tempistica prevista all’articolo 190, comma 3 lettera a)). In ogni caso, nel registro cronologico deve essere effettuata anche l’annotazione del trasporto con la contestuale indicazione dell’operazione di carico e scarico. Tali modalità di tenuta del Registro cronologico non comportano differenti modalità di compilazione del Mud; infatti, se verranno riproposte le istruzioni rese disponibili da ISPRA sul proprio sito (il Dpcm 17 dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”, era carente sul punto) la dichiarazione annuale è semplice: ai sensi della normativa vigente, lo spurghista è un soggetto obbligato alla compilazione della dichiarazione Mud. Per evitare una duplicazione delle informazioni, lo spurghista comunica le quantità ricevute, trasportate, destinate attraverso: • scheda RIF per Codice Eer con indicate le quantità trasportate dal dichiarante • modulo RT, un unico modulo dove si indica ricevuto dal trasportatore stesso e come indicazione di provenienza la propria sede • modulo DR – si indica impianto di destinazione (si veda anche risposta a quesito n. 1581).

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