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Vi.Vi.Fir: non è obbligatorio

Data 02/11/2022
Tipo Quesito del mese
rivista rifiuti

DOMANDA

La scrivente società, nell’ambito dei vigenti contratti d’appalto dei servizi di igiene urbana, si trova, in alcune situazioni, a dover fronteggiare un muro eretto dagli impianti di smaltimento/recupero circa l’utilizzo dei formulari vidimati tramite vidimazione elettronica. Un impianto in particolare, sostenendo di non avere nella propria disponibilità stampanti/scanner/fotocopiatrici, si rifiuta categoricamente di accettare i formulari vidimati elettronicamente. Ci si chiede se, dal momento che il Dlgs 152/2006 non introduce l’obbligatorietà dell’utilizzo di Vi.Vi.FIR, è lecito che un impianto di smaltimento/recupero si rifiuti di accettare tali formulari o è invece obbligato ad accettare la forma alternativa di vidimazione elettronica? Eventualmente, un’azienda quali leve potrebbe utilizzare per far sì che l’impianto accetti i formulari vidimati tramite Vi.Vi.FIR?

RISPOSTA

L’articolo 193, comma 5, Dlgs 152/2006 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del Rentri (peraltro, prossima) “in alternativa” alle modalità di vidimazione consuete (Cciaa, Agenzia entrate, uffici regionali/provinciali per i rifiuti), “il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme” al Dm 145/1998 “identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia…”. Come è evidente la norma non ha abrogato le modalità di vidimazione del formulario di cui al Dm 145/1998 ha solo introdotto “in alternativa” a quella consueta, una modalità diversa di sua vidimazione. Infatti, il Vivifir (Vidimazione virtuale formulario di identificazione dei rifiuti) non è un’applicazione per compilare il formulario, che rimane cartaceo e che richiede di apporre le stesse informazioni di sempre. È, invece, un sistema che realizza la sostituzione dei bollettari tradizionali e consente alle imprese che producono e gestiscono rifiuti di risparmiare denaro e tempo; infatti, vengono meno i costi per l’acquisto dei moduli cartacei e si evitano file e spostamenti presso gli sportelli delle Ccia o degli uffici regionali e provinciali competenti per i rifiuti. In sintesi, dunque, non si tratta di un obbligo ma di un’alternativa; pertanto, se un impianto di destino non è propenso ad adottarlo occorre rispettare la sua volontà poiché la legge glielo consente. Diversamente, prima di sottoscrivere i contratti di conferimento, occorre accertarsi delle modalità di tracciabilità adottate dal proprio interlocutore.

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