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Carcasse e spoglie animali giacenti su strade pubbliche: sono rifiuti ma il Codice Eer resta problematico

di Paola Ficco, Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista Rifiuti

Data 14/03/2022
Tipo Quesito del mese
editoriale di Paola Ficco su Rigiuti

DOMANDA

Circa l’identificazione delle carcasse e spoglie animali e dei corpi di animali morti rinvenuti in area pubblica come rifiuti, codesta spett.le Rivista ha già dato diffusa delucidazione nel numero di luglio 2020. Partendo, quindi, dal presupposto che un cadavere di animale rinvenuto in area pubblica sia un rifiuto, si pone l’ulteriore quesito sull’attribuzione del corretto codice Eer alla luce della definizione di rifiuti urbani di cui (ex multis) al punto 4, lettera b-ter), articolo 183, Dlgs 152/2006. Alla luce di ciò, i cadaveri animali rinvenuti in area pubblica potrebbero essere riconosciuti come rifiuti urbani, con la conseguente ipotizzabile attribuzione codice EER 20 03 99 “altri rifiuti urbani non specificati altrimenti”, non essendo la fattispecie apparentemente riconducibile agli altri codici disponibili del capitolo 20. Oltre alla prassi per cui i codici “99” vengono usati in modo del tutto residuale nell’ambito della classificazione di un rifiuto, si evidenzia come il capitolo 20, non contempli la presenza di codici specchio. Tuttavia, non sempre è possibile identificare con certezza la causa del decesso dell’animale, né stabilire, se non previa specifica analisi, se lo stesso fosse portatore di malattie potenzialmente trasmissibili all’uomo o ad altri animali. Risulterebbe quindi cautelativo prevedere, per questo tipo di rifiuto, la sussistenza della frase di rischio H9 “Infettivo”, non avendo, per ovvi motivi, modo di provvedere alla tempestiva caratterizzazione dello stesso rispetto ai necessari tempi della relativa asportazione dal suolo pubblico. Ne consegue che potrebbe essere ipotizzabile l’attribuzione Codice Eer 18 02 02*.

RISPOSTA

Il punto 4, lettera b-ter), articolo 183, Dlgs 152/2006 definisce “urbani” anche “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”. Pertanto, le carcasse e le spoglie animali, rinvenute su suolo pubblico di animali morti rinvenuti su strade ed aree pubbliche individuate dalla norma appena riportata, sono rifiuti urbani i quali si classificano, in genere, usando i codici di cui al capitolo 20. In tale capitolo, tuttavia, l’unico sotto capitolo è dato dal 2003 (“Altri rifiuti urbani”) ove non figurano codici pericolosi. Il che non si presta alla classificazione di carcasse e spoglie animali potenzialmente portatrici di malattie trasmissibili a uomini e animali. Pertanto, poiché i rifiuti devono essere gestiti conformemente anche al principio di precauzione, è necessario operare in omaggio ad esso. Al riguardo, la sentenza 28 marzo 2019 nelle cause riunite da C-487/17 a C-489/17 afferma che tale principio rappresenta “uno dei fondamenti della politica di tutela perseguita dall’Unione in campo ambientale, posto che dalla giurisprudenza della Corte risulta che una misura di tutela quale la classificazione di un rifiuto come pericoloso s’impone soltanto qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, sussistano elementi obiettivi che dimostrano che una siffatta classificazione è necessaria”. In tale ottica precauzionale si ritiene debba essere letta la possibilità di presenza nelle carcasse e nelle spoglie animali di malattie trasmissibili il che, tuttavia, non è facilmente e speditamente accertabile. Pertanto, pur consapevoli di tutti i limiti del caso derivanti dal principio cardine della classificazione che risiede nella fonte che ha generato il rifiuto, è ragionevole ritenere che i rifiuti in argomento possano essere classificati con il Codice Eer 180202* “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”.

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