News

Doppia intermediazione: in difetto del consenso del produttore/detentore originale dei rifiuti è esclusa

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 07/01/2022
Tipo Quesito del mese
rivista rifiuti

DOMANDA

Un produttore di rifiuti, affida il loro recupero/smaltimento a un soggetto intermediario il quale, a sua volta, lo affida a un altro soggetto intermediario. A volte questo secondo intermediario si avvale, addirittura, di un terzo intermediario. Si ritiene che questa prassi operativa sia corretta perché molto diffusa nella pratica; tuttavia, si chiede il vostro parere.Risponde Paola Ficco.

RISPOSTA

Sul tema della possibilità della doppia intermediazione la soluzione negativa indicata in due risposte ad altrettanti quesiti (n. 1479 e n. 1523 in questa Rivista, rispettivamente, marzo 2021 (n. 292) e giugno 2021 (n. 295) si è basata sulla definizione di intermediario fornita dall’articolo 183, comma 1, lettera l), come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti” e sul rilievo che secondo la lettera di tale norma, l’intermediario dispone esclusivamente il recupero o lo smaltimento per conto di terzi e non, invece, l’intermediazione. Un argomento a favore della soluzione negativa è stato indicato nel fatto che nel modello B di cui al Dm 148/1998 (recante il registro per gli intermediari senza detenzione dei rifiuti), l’individuazione sia riferita ad un solo soggetto intermediario, con la conseguenza che gli altri intermediari non sono tali ma, più semplicemente, procacciatori di affari. A tale soluzione si è opposto da taluni che la definizione di intermediario non esclude la possibilità che intervenga un secondo intermediario, in quanto la norma non specifica i soggetti terzi per conto dei quali l’intermediario dispone lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, con la conseguenza che il committente potrebbe essere qualsiasi soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti, incluso l’intermediario. La risposta a tali considerazioni va necessariamente trovata nella natura giuridica del concetto di intermediazione. Secondo la dottrina che si è occupata della questione (P. Fimiani “Le responsabilità dell’intermediario di rifiuti” in questa Rivista, n. 208 (7/2013), esulano da tale concetto le figure del: 1. consulente; 2. mediatore; 3. procacciatore di affari. Si riportano le considerazioni dell’Autore: “Intermediario non è il mero consulente, il quale si limita ad assistere il produttore ed i soggetti che provvedono al recupero od allo smaltimento, poiché in caso di mera assistenza, chi “dispone” il recupero o lo smaltimento dei rifiuti è soltanto il produttore/detentore. In tal caso, però, deve risultare che la scelta finale dell’impianto di destinazione e l’intera gestione operativa rientrino nella esclusiva sfera di autonomia del produttore/detentore e che l’attività di consulenza sia restata al di fuori della gestione. L’intermediario non può, inoltre, essere assimilato al mediatore che, secondo l’articolo 1754 c.c. è “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”, poiché, anche in questo caso nessuna attività di disposizione del rifiuto viene posta in essere. Neppure può essere assimilato al procacciatore di affari, il quale, “anche senza carattere di stabilità, agisce nell’esclusivo interesse del preponente/imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele” (Cass. civ. Sez. III, n. 12694/2010), poiché se è vero che tale figura si distingue dalla mediazione per il rapporto di collaborazione con una delle parti, assente secondo l’espresso dettato normativo nella mediazione (articolo 1754 cod. civ.), parimenti nessun atto di disposizione del rifiuto pone in essere. Per poter comprendere il significato del termine “dispone” e le responsabilità dell’intermediario, occorre tenere presente il ruolo meramente eventuale di tale soggetto, il cui intervento dipende dalla scelta del produttore di non occuparsi direttamente del percorso di gestione del rifiuto fino alla destinazione finale, ma di affidarsi, a tal fine, ad un soggetto professionalmente attrezzato. Se, quindi, la figura dell’intermediario presuppone una scelta del produttore del rifiuto di trasferirgli una parte dei poteri di gestione, è alle norme che regolano il trasferimento di poteri che occorre fare riferimento. Vengono allora in evidenza le disposizioni in tema di mandato, consistente nel “contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” (articolo 1703 c.c.). L’intermediario è, quindi, mandatario del produttore dei rifiuti o del loro detentore. (…) In realtà, si è in presenza di un doppio rapporto di mandato, poiché l’intermediario, nel momento in cui si interpone tra il produttore ed il titolare dell’impianto di destinazione opera per conto di entrambi”. Nel prosieguo l’Autore, accede “ad una nozione di intermediazione quale investitura di un potere originario del produttore in forza di un mandato a contenuto legalmente determinato” e precisa che il mandato dell’intermediario può essere con o senza potere di rappresentanza. Il richiamo all’istituto del mandato consente di applicarne i relativi principi. Sulla questione della possibilità per il mandatario di farsi sostituire da altri nella esecuzione del mandato (fattispecie cui ascrivere la c.d. “doppia intermediazione”), la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, n. 15412/2010) dopo avere: • precisato la distinzione tra procura e mandato [“la procura è il negozio con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo nel compimento di un atto giuridico; essa consiste in un negozio unilaterale, per la cui efficacia non occorre l’accettazione del procuratore e riguarda per così dire solo il lato esterno dei rapporto tra chi conferisce la procura ed il rappresentante, nel senso che serve a rendere noto ai terzi chi sia il rappresentante dell’atto che dovrà essere compiuto a nome del rappresentato. Deve distinguersi tale rapporto, da quello interno che intercorre tra rappresentante e rappresentato (cd. rapporto di gestione), rapporto che può derivare, tra l’altro, da un mandato. Il mandato in specie è un contratto che regola i rapporti tra il mandante e il mandatario e disciplina i loro obblighi specifici; il quale mandato può essere accompagnato o meno da una procura e può essere quindi con o senza rappresentanza (articoli 1704, 1705 c.c.)”]; • ricordato la tradizionale regola “delegatus delegari non potest” alla base del divieto di cessione e della subdelega che si fonda più propriamente sul carattere fiduciario del potere rappresentativo, con la conseguenza che il rappresentante può subdelegare ad altri i propri poteri quando ciò sia previsto nel titolo; • richiamato l’articolo 1717 c.c., in tema di mandato, norma avente lo scopo di “regolare la responsabilità del mandatario per avere sostituito altri a sé stesso nell’esecuzione del mandato, senza esservi autorizzato e senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico; la disposizione in questione riguarda dunque soltanto i rapporti interni tra mandante e mandatario; per cui nel caso di sostituzione non autorizzata della persona del mandatario si stabilisce che questi “risponde dell’operato della persona sostituita”; ha affermato che “la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un’esplicita autorizzazione in tal senso da parte di quest’ultimo”, in quanto “il mandante, pur avendo un’azione di responsabilità verso il mandatario ex articolo 1717 c.c., ha comunque il diritto di disconoscere l’attività del sub mandatario, né importa che l’attività del mandatario sia riferibile al mandante, il quale dunque può sempre disconoscerla”. Di conseguenza, la c.d. doppia intermediazione è possibile solo quando sia autorizzata dall’originario produttore/detentore dei rifiuti nell’ambito del rapporto di mandato conferito al primo intermediario. Conforta tale soluzione il rilievo che “il principio delegatus delegari non potest trova rigorose applicazioni nel campo del diritto pubblico” (Cass. civ. Sez. V, n. 2203/2015), ambito la cui incidenza è alla base della regolazione della gestione rifiuti, integrata, solo per quanto riguarda i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, dal diritto privato. In definitiva, il dato letterale e sistematico convergono nell’escludere la possibilità di una doppia intermediazione in assenza di consenso del produttore/detentore dei rifiuti e il fatto che le cose avvengano nella pratica in un determinato modo, non sempre significa che siano corrette.

Ti potrebbero interessare
Intermediario: non è tale il gestore

Intermediario: non è tale il gestore

Leggi adesso arrow_right
zero waste
ADR e intermediario: per capire se è speditore, il ruolo fondamentale è svolto dal contratto

ADR e intermediario: per capire se è speditore, il ruolo fondamentale è svolto dal contratto

Leggi adesso arrow_right
rivista rifiuti
Vi.Vi.Fir: non è obbligatorio

E' lecito che un impianto di smaltimento/recupero si rifiuti di accettare formulari vidimati elettronicamente o è invece obbligato ad accettarli?

Leggi adesso arrow_right