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Fanghi di depurazione di acque reflue urbane: non vanno smaltiti negli impianti di trattamento di tali tipologie di reflui

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 10/09/2021
Tipo Quesito del mese

Domanda:

In riferimento agli impianti di trattamento gestiti dal servizio idrico integrato, si chiede se ai sensi dell’articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006 la Provincia competente deve autorizzare il conferimento di fanghi di depurazione provenienti dal trattamento delle acque reflue urbane, Codice Eer 190805, provenienti da altro impianto dello stesso Gestore idrico? Ovvero, rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) e/o c) di cui all’indicato articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006?

Risposta:

L’articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006 consente (previa comunicazione ex articolo 124) al gestore del servizio idrico
integrato di accettare negli impianti di depurazione i rifiuti che indica alle sue lettere a), b) e c) e precisamente
“a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell’articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.”
Tale accettazione, previa mera comunicazione, resta comunque subordinata al fatto che gli impianti abbiano “caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’articolo 101, commi 1 e 2” e che
i rifiuti provengano “dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”.
Dal tenore del quesito forse queste condizioni sono rispettate. Lo stesso, però, non può essere affermato in
ordine alle tipologie di rifiuti di cui alle indicate lettere a), b)e c), poiché i fanghi da trattamento oltre a non
essere acque reflue (lettera a)) non sono riferiti dal quesito come derivanti da manutenzione ordinaria né dei sistemi di
trattamento di acque reflue domestiche (lettera b)), né derivanti da manutenzione ordinaria della rete fognaria o da
altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

In altri termini, sembrano piuttosto essere rifiuti che derivano dall’attività di trattamento propria dei reflui che accedono all’impianto e non (come richiesto dall’articolo 110, comma 3, Dlgs 152/2006, lettere b) e c) dalla manutenzione dell’impianto.
Pertanto, poiché il comma 1 dell’articolo 110, Dlgs 152/2006 vieta l’utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti (fatti salvi i casi di cui ai commi 2 e 3 che, nel caso di specie non ricorrono) si ritiene che i rifiuti costituiti dai fanghi derivanti da impianti di trattamento di acque reflue urbane non possano essere conferiti per lo smaltimento in analoghi impianti, anche se di proprietà del medesimo gestore del servizio idrico integrato.
Quindi, ancora a tenore di quanto riferito dal quesito, si versa in una fattispecie completamente diversa da quella
derogatoria contemplata dall’articolo 110, Dlgs 152/2006 e ricorra la disciplina comune sulla gestione dei rifiuti di cui
alla parte quarta del Dlgs 152/2006 con il sistema autorizzatorio ivi previsto (oppure con quello indicato per
l’AIA, di cui alla parte seconda del medesimo Testo).

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