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Gestione di un rifiuto Codice Eer 190801 da impianti di trattamento di acque reflue urbane

di Rosanna Laraia

Data 07/02/2022
Tipo Quesito del mese
rivista rifiuti

Domanda

Gestione di un rifiuto Codice Eer 190801 da impianti di trattamento di acque reflue urbane.
Premesso che secondo quanto previsto dalla lettera C, Tabella 5, Articolo 7-quinquies, Dlgs 36/2003 (come modificato dal Dlgs 121/2020), in discarica per rifiuti non pericolosi sono ammessi senza osservare il limite del DOC i rifiuti identificati dal Codice Eer 190801-190802, purché derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, si chiede di sapere se tale esclusione è valida anche per un impianto di stoccaggio che attiva una omologa del Codice Eer 190801 presso una discarica per non pericolosi, il quale riceve il medesimo rifiuto da un unico produttore che gestisce diversi impianti di trattamento delle acque reflue urbane (di cui si conosce il processo produttivo) effettuando nella propria piattaforma solo il D15/ D13 (raggruppamento).

Risposta

Il quesito appare non completamente chiaro sul ruolo di ciascun soggetto coinvolto; la risposta presuppone che il produttore del rifiuto Codice Eer 190801 affidi lo stesso ad un soggetto terzo che ne effettua il deposito preliminare prima di destinarlo in discarica. I rifiuti contrassegnati con il Codice Eer 190801 “residui di vagliatura” derivanti da impianti di depurazione acque reflue possono essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 7-quinquies nonché dei requisiti indicati nel paragrafo 2 dell’Allegato 4 al Dlgs 36/2003 (come, da ultimo, modificato dal Dlgs 121/2020). In particolare, i rifiuti devono: 1. essere sottoposti a test di cessione e presentare un eluato conforme alle concentrazioni riportate nella tabella 5 del paragrafo 2 dell’Allegato 4; 2. rispettare i limiti di accettabilità per i PCB (10 mg/l), PCDD/PCDF (0,002 mg/l), sostanza secca (≥ 25%), e POPs indicati nella tabella 5 bis dello stesso Allegato 4. L’unica modifica apportata dal nuovo decreto legislativo riguarda la nota alla tabella 5 che elenca i rifiuti i quali, sottoposti a test di cessione, possono derogare dal parametro DOC (100 mg/l) a determinate condizioni, perché a matrice prevalentemente organica. Il rifiuto di che trattasi (190801, ma anche 190802), sono elencati alla lettera c) della citata nota, che non ha subito modifiche; pertanto, è prevista la deroga del parametro DOC senza alcuna condizione. La normativa (articolo 7-bis e Allegato 5) prescrive che ciascuna tipologia di rifiuto da allocare in discarica sia sottoposto a caratterizzazione di base da parte del produttore, mentre spetta al gestore la verifica di conformità sulla base dai dati acquisiti dal produttore, l’osservanza dei divieti di cui all’articolo 6 e alla tabella 2 dell’Allegato 3, la possibilità di sottoporlo a riciclaggio/recupero, la descrizione del trattamento dei rifiuto o una relazione tecnica che giustifichi la non necessità del trattamento. In base a quanto segnalato, potrebbe trattarsi di un rifiuto regolarmente generato, derivante da un unico produttore che, tuttavia, gestisce più impianti di depurazione. La perplessità deriva dal fatto che si tratta di più flussi di rifiuti, identificati dal medesimo Codice Eer, ma derivanti da differenti impianti che richiederebbero più dettagli tecnici per una valutazione completa. L’articolo 7-bis indica la frequenza minima della caratterizzazione: al primo conferimento, dopo qualsiasi modifica del ciclo produttivo, almeno una volta all’anno. L’Allegato 5 sulla caratterizzazione di base, nel fornire le indicazioni sulle finalità della stessa, sui dati essenziali da raccogliere, chiarisce che a seguito di più caratterizzazioni anche analitiche che mostrano dati costanti ovvero oscillazioni trascurabili, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione potrebbe, per i rifiuti regolarmente generati, ridurre la frequenza della stessa caratterizzazione. È indubbio comunque che ciascun rifiuto prima di essere smaltito in discarica debba essere sottoposto a caratterizzazione di base da parte del produttore. Al gestore della discarica, come detto, spetta la verifica di conformità (articolo 7-ter).

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