Domanda
l gestore, affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, è senza dubbio un “detentore”. Poiché uno degli elementi qualificanti dell’intermediazione è la terzietà è corretto affermare che il gestore non si può mai configurare come intermediario?
Sempre nel caso di affidamento della gestione, nei documenti di trasporto dei rifiuti urbani talvolta viene indicato quale produttore/detentore il Comune di provenienza del rifiuto, questo al fine di assicurare una migliore tracciabilità della provenienza e ai fini statistici (es. MUD). Questa prassi è corretta? In questo caso è comunque opportuno che il gestore figuri nel campo annotazioni del documento, ad esempio come committente?
Risponde Paola Ficco
L’articolo 183, comma 1, lettera l), definisce l’intermediario come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”. Fermo restando il requisito della terzietà evidenziato dal Lettore, si aggiunge che il gestore ha, ovviamente, la detenzione dei rifiuti; quindi, costui sarebbe ascrivibile ad una categoria di intermediari non autorizzabile poiché, avendo la detenzione, la sua posizione è già sussunta all’interno di una o più delle categorie gestorie (es. trasportatore e smaltitore). In ordine alla seconda parte del quesito si osserva che, come più volte argomentato, il Comune è detentore dei rifiuti urbani e non il loro produttore. Nulla vieta di inserire informazioni aggiuntive nelle annotazioni..
Tratto da: Rifiuti n. 313 febbraio 2023