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Registro: l’obbligo di annotare i materiali derivanti dal riciclo/recupero decorre dal 26 settembre 2020

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 15/03/2021
Tipo Quesito del mese
rivista rifiuti

Domanda:

In seguito alla modifica dell’articolo 190, Dlgs 152/2006 da parte del Dlgs 116/2020, dovrebbero essere registrati nel registro di carico e scarico rifiuti anche i quantitativi dei materiali secondari prodotti dalle operazioni di recupero. Si chiede: bisogna aspettare i decreti attuativi di modifica dei Registri di carico e scarico o procedere da subito alla registrazione dei materiali secondari? Si dovrebbe partire dal momento dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020? La causale della registrazione di questa operazione quale sarebbe? Noi teniamo un registro in modalità informatica utilizzando un software di gestione rifiuti che non ha difficoltà a creare un ‘altra causale ad hoc per registrare questi movimenti, ma con il registro cartaceo come si dovrebbe fare? Le sanzioni per la mancata registrazione sarebbero riconducibili all’erronea o incompleta tenuta del registro di carico e scarico?

Risposta:

L’articolo 190, Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 116/2020 è entrato in vigore il 26 settembre 2020, con tutto quel che ne consegue circa la portata innovativa della disposizione. Pertanto: i materiali secondari vanno registrati e questo obbligo è vigente dal 26 settembre 2020, non prima.
La causale è relativa alla quantità di prodotti e materiali ottenuti dalla preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero ai sensi dell’articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006. A tal fine, stante la non rispondenza alla recente previsione normativa del modello di registro attualmente in uso (risalente al Dm 148/1998), se si dispone di un registro solo cartaceo si ritiene sia necessario utilizzare lo spazio relativo alle “annotazioni”. In ordine alle sanzioni, si ritengono applicabili quelle previste dall’articolo 258 perché la nuova annotazione del registro rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie. La tempistica di annotazione tuttavia non è stabilita e non può costituire oggetto di sanzione né può essere ravvisata “per relationem” con quella prevista per i rifiuti, ciò in ragione del principio di legalità di cui all’articolo 1, legge 689/1981.

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