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Quesito del mese – Agosto 2019

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 29/07/2019
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DOMANDA

Una società autorizzata al trattamento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni D13, D14, D15, R13, R12, accetta un rifiuto in D15 per sottoporlo ad operazione D13. L’operazione D13 è una selezione, cernita, deferrizzazione, ecc. A seguito si produrrà un rifiuto con codice Cer 191212. Il rifiuto prodotto può essere inviato a recupero R1?

RISPOSTA

L’operazione di cui al punto D13 dell’allegato B, parte IV, Dlgs 152/2006:
• integra gli estremi di un’operazione di smaltimento (articolo 183, comma 1, lettera z)
• si configura come “raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”.
Nella nota (2) a tale punto D13, si legge che “in mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12”.
Quindi, i rifiuti che entrano nell’operazione di smaltimento D13 devono necessariamente essere destinati, dopo tale raggruppamento, ad altre operazioni di smaltimento (da D1 a D12) poiché è solo una operazione intermedia posta in essere per preparare il rifiuto allo smaltimento (definitivo o meno). La previsione contenuta all’interno della declaratoria del punto D13 cit., infatti, riveste carattere finalistico; cioè i rifiuti sono sottoposti a quel raggruppamento affinché sia possibile destinarli alle operazioni da D1 a D12 e l’autorizzazione è concessa a tal fine. Il raggruppamento preliminare D13 consiste nella preparazione di carichi omogenei – anche mediante miscelazione – per il conferimento ad altri impianti dove si effettuano le operazioni da D1 a D12. Non altro. Se quei rifiuti così raggruppati vanno in un’operazione R1, significa che l’operazione D13 assentita dall’autorizzazione non è stata posta in essere. Infatti, in R1 vanno i rifiuti che provengono da operazioni R11, R12 o R13. Non da altre.
Come previsto dall’articolo 184, comma 3, lettera g), da un’operazione di smaltimento come il D13 possono, tuttavia, derivare altri rifiuti (questo accade anche per il recupero). Potrebbero essere indicati come “tipici” di una certa operazione; nel caso del D13 (come più sopra identificata), è facile pensare agli imballaggi. Questi rifiuti “tipici” (ma solo questi) possono essere avviati a operazioni di recupero, perché la filiera del rifiuto ricomincia e l’impresa di gestione dei rifiuti, rispetto ad essi, è “nuovo produttore” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera f). La legittimità dell’attribuzione del Cer 191212 dipende dalla sussistenza del trattamento meccanico richiesto dall’Elenco europeo dei rifiuti (che, al suo capitolo 15, contempla gli imballaggi in modo esclusivamente nominale).


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