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Quesito del mese – Aprile 2020

di di Loredana Musmeci (Chimico - Esperto Ambientale)

Data 01/04/2020
Tipo Quesito del mese
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DOMANDA:

In questi giorni oltre alle strutture sanitarie ed ospedaliere anche mense, strutture ricettive ed imprese di pulizie oltre che aziende produttive stanno utilizzando una grande quantità di DPI: mascherine, guanti e camici.
Si chiede quale debba essere la corretta attribuzione del codice EER ai DPI prodotti da aziende dei più disparati settori e non del settore sanitario. 
In condizioni normali avrei serenamente attribuito a questi rifiuti un codice EER 150203 ma, in questo particolare contesto, ho il dubbio se attribuire un pericoloso e, se pericoloso deve essere, se rimanere nella famiglia dei 15 (150202) o addirittura cercare, nonostante l’ambito produttivo non sia corretto, tra i 18 (180103).

RISPOSTA:

A seguito dell’emergenza Covid-19 l’Istituto superiore di sanità (Iss), in data 13 marzo 2020 ha pubblicato sul proprio sito web una nota (disponibile qui) che illustra come raccogliere e conferire i rifiuti domestici, in particolare per chi è in isolamento domiciliare poiché risultato positivo al Covid-19.

Di seguito si riportano dettagliatamente le nuove regole Iss:

A) Per chi è POSITIVO o in quarantena obbligatoria:

  • Non differenziare più i rifiuti prodotti nell’abitazione.
  • Utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.
  • Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.
  • Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.
  • Indossando guanti monouso chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.
  • Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro).
  • Smaltire i rifiuti ogni giorno come normalmente viene fatto con un sacchetto di indifferenziata.

B) Se non si è “positivi” al tampone e non si è in quarantena obbligatoria

  • Continuare a fare la raccolta differenziata come fatto finora.
  • Usare fazzoletti di carta se si è raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.
  • Se si sono utilizzate mascherine e guanti, gettarli nella raccolta indifferenziata.
  • Per i rifiuti indifferenziati utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che si usa abitualmente. Chiudere bene il sacchetto.
  • Smaltire i rifiuti come viene normalmente fatto per un sacchetto di indifferenziata.

Da quanto affermato nella nota Iss si può desumere che l’aspetto importante a cui improntare la gestione dei rifiuti costituiti da fazzoletti di carta e DPI (mascherine, guanti) è che essi non vengano avviati a raccolta differenziata, ciò al fine di limitare la manipolazione di detti rifiuti e, conseguentemente, minimizzare l’esposizione potenziale degli addetti al virus.

Tutto ciò premesso, nell’attuale fase emergenziale da Covid 2019 si ritiene che tutti i DPI utilizzati nei più disparati settori, e non nel settore sanitario, debbano essere conferiti nei sacchetti della indifferenziata, come afferma l’Iss, in quanto si presuppone che essi siano stati utilizzati da una popolazione “sana”, non posta in quarantena né tantomeno già contagiata.

Il problema che si pone è come gestire detti rifiuti e soprattutto quale codice EER assegnare ad essi.

Purtroppo in tale situazione emergenziale non è ipotizzabile un’unica scelta, in quanto essa dipende da vari fattori, quali ad esempio la possibilità di affidare al servizio pubblico di raccolta i rifiuti “speciali” prodotti nelle varie attività. Pertanto si possono ipotizzare i seguenti scenari:

1) Ove l’azienda che utilizza detti DPI sia collocata in ambito municipale e abbia una quota parte dei rifiuti prodotti “assimilabili” agli urbani, detti DPI potranno essere considerati tali, in quanto di fatto sono equivalenti ad un rifiuto di carta (mascherine) e/o di plastica/lattice (guanti). Essi andranno imballati in doppio o triplo sacchetto flessibile a perdere e chiuso con fascetta e conferiti unitamente agli altri rifiuti indifferenziati al sistema pubblico di raccolta. Il codice EER in questo caso potrebbe essere il 200301;

2) Ove l’azienda che utilizza detti DPI non abbia alcuna possibilità di considerarli “assimilabili”, si dovrà garantire che essi, comunque, non vengano avviati a raccolta differenziata. Si potrà assegnare ad essi un codice EER del capitolo 1502, e precisamente il codice EER 150203, avviandoli, in via cautelativa, ad incenerimento. Il codice EER 150201 è una “voce speculare”, ma in questo caso non si dovrà procedere ad alcuna “caratterizzazione” del rifiuto, in quanto tale rifiuto non deve essere sottoposto a manipolazione. Si ritiene che in questo caso il produttore possa fornire una “scheda” identificativa del rifiuto in cui specificare la merceologia dello stesso (carta e/o plastica/lattice) e che non si può procedere ad analisi.

3) La terza opzione è quella più conservativa e si appella alla possibilità data dal Dpr 254/2004 sui rifiuti sanitari, di poter considerare che non solo nelle strutture sanitarie si possa avere la presenza di rifiuti a rischio infettivo (rifiuti contenenti agenti patogeni in grado di trasmettere infezioni all’uomo, o cariche microbiche tali da costituire una “dose infettante”), ma anche nelle strutture non definibili propriamente “sanitarie”, cioè nelle strutture che non erogano prestazioni sanitarie. Infatti il Dpr 254/2003 all’articolo 1, comma 5, lettera g), stabilisce che il medesimo regolamento si applica ai “rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, …”.

Inoltre, lo stesso Dpr 254/2003, all’articolo 2, comma 1, lettera i), stabilisce che “Ai fini del presente regolamento si intende per i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari…”.

Pertanto, sulla base di quanto riportato nel Dpr 254/2003 cit., è possibile assegnare ai rifiuti in questione, con massima cautela, il codice EER 180103*, relativo a un rifiuto a rischio infettivo prodotto al di fuori di una struttura sanitaria. In questo caso, ovviamente, occorre seguire per intero e con rigore la “filiera” del rifiuto sanitario (doppio contenitore, chiusura, deposito temporaneo, trasportatore autorizzato, ADR, inceneritore).


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