Domanda:
Un destinatario riceve un rifiuto sfuso nel proprio impianto per procedere poi ad un suo confezionamento del rifiuto in big-bags. Si chiede se l’operazione di recupero svolta presso l’impianto di tale destinatario sia R12 o R13.
Risposta:
L’attività di recupero rifiuti identificata dal codice R12 è definita dall’allegato C, parte quarta, Dlgs 152/2006 come lo “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”.
In calce a tale definizione, è presente una nota (7) a mente della quale “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, inclusi il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pallettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Tale nota è stata introdotta a decorrere dal 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010 e l’elenco delle operazioni non è esaustivo.
A decorrere dal 25 dicembre 2010, dunque, la messa in riserva R13 si limita ad essere un mero stoccaggio di rifiuti che vanno a recupero (ex articolo 183, comma 1, lettera aa) e che, in quanto tale, non consente di porre in essere sui rifiuti medesimi alcun tipo di operazioni. Pertanto, si ritiene che quanto sottoposto a R13 non possa essere “manipolato” e che, di conseguenza, quanto esula dal mero stoccaggio sia riconducibile all’R12. Senza fare troppi voli pindarici di carattere interpretativo (rectius: intellettualmente speculativo) che hanno l’unico esito di creare false aspettative nelle imprese, esponendole alla ritorsione sanzionatoria dell’ordinamento, da quella data sarebbe stato necessario, invece, richiedere la modifica delle autorizzazioni.
Il termine “scambio” (presente nella declaratoria dell’R12) rispetto alla gestione dei rifiuti può creare qualche problema, ma solo in apparenza. Infatti, se si pensa che lo scambio è una cessione reciproca di un bene contro qualcos’altro (denaro o un bene simile o altre utilità) tra due soggetti, il problema si ridimensiona, poiché il rifiuto che entra in un impianto autorizzato in R12 viene ceduto/scambiato contro denaro pagato dal conferitore all’impianto medesimo affinché lì quel rifiuto possa essere sottoposto alle operazioni indicate nella nota 7 (peraltro a titolo non esaustivo.
Significativo, in tal senso, è l’utilizzo del termine “inclusi” e della locuzione “tra l’altro”). Nel caso di cui è quesito, dunque, si ritiene che non si tratti di uno stoccaggio R13 bensì di un’operazione R12 per la quale il rifiuto sfuso viene ceduto/scambiato contro denaro per essere separato e poi inviato al suo destino finale.
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