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Quesito del mese – Dicembre 2020

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 14/12/2020
Tipo Quesito del mese
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Domanda:

L’allegato IV del Dm 186/2006 è nato per soddisfare quanto imposto dalla Comunità europea in riferimento ai quantitativi dei rifiuti da riportare nelle autorizzazioni, ma non avendo imposto la provenienza (ritengo con giusta causa), ha dato la possibilità di accedere al ripristino ambientale (R10) a quelle società che non hanno nessuna autorizzazione. Si ritiene a ragion veduta che chi ha stilato l’allegato IV e non ha inserito la provenienza del rifiuto, ha previsto la possibilità di accedere a ripristino ambientale, non solo alle società autorizzate in procedura semplificata in
R13/R5 secondo il Dm 5 febbraio 1998, ma anche a società che non hanno tale autorizzazione (Lavori autostradali, società pubbliche e private di sbancamenti e/o demolizione o Società come la nostra che produce Mps – End of Waste).
Ma con quale codice Eer? Ricordando che produciamo esclusivamente Mps conformi all’Allegato 3 del Dm 186/2006, con autorizzazione in AIA, in cui è prevista la possibilità di inviare MPS non conformi o che non hanno commerciabilità momentanea, presso un impianto di recupero ambientale in R10. Si chiede un’ opinione sulla non veridicità del Codice Eer 19, in quanto la nostra società produce esclusivamente Mps e non è autorizzata ad effettuare processi di declassamento rifiuti.

Risposta:

Il Dm 5 aprile 2006, n. 186 è intervenuto, con la tecnica della novella normativa, a modifica di quanto previsto dal Dm 5 febbraio 1998. Pertanto, quanto ivi previsto non vive di vita propria ma integra gli estremi di una norma che modifica quanto già stabilito dal Dm 5 febbraio 1998, restituendogli una nuova portata e trasfondendosi integralmente in esso.
Ciò premesso, l’allegato IV è stato aggiunto dall’articolo 1, lettera m), Dm 186/2006 al Dm 5 febbraio 1998, e di quest’ultimo costituisce parte integrante; pertanto, va letto in armonia con tutto quanto previsto da tale decreto del 1998. La provenienza del rifiuto, pertanto, costituisce uno degli elementi costitutivi delle fattispecie delineate e assentite dal Dm 5 febbraio 1998. In difetto del rispetto della provenienza il recupero agevolato è sicuramente condotto in modo illegittimo (ma può sempre essere condotto in procedura ordinaria). Infatti, il Dm 5 febbraio 1998 all’articolo 1, comma 4, stabilisce che “le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”. Quindi, quando nella descrizione del rifiuto di cui all’allegato 1, suballegato 1 o suballegato 2 è indicata la provenienza, questa deve essere sempre rispettata e soddisfatta. Ovviamente, se l’impianto è autorizzato in procedura ordinaria, l’atto amministrativo può indicare una provenienza diversa. Ma solo in questo caso.
L’allegato IV, invece, nel rispetto del volere comunitario, si è limitato a indicare le quantità dei rifiuti già individuati nei precedenti allegati. Pertanto, ha carattere integrativo dei precedenti allegati e non costitutivo di fattispecie diverse. Ciò chiarito è opportuno rispondere al quesito nei termini che seguono:
Per accedere all’R10 (trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia, anche indicato come recupero ambientale) previsto dal Dm 5 febbraio 1998 e disciplinato dal suo articolo 5, occorre essere conformi a quanto previsto nei suoi allegati anche in ordine alla provenienza di cui all’allegato 1, suballegato 1. Nulla vieta però, come detto, che l’utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero sia autorizzato con procedura ordinaria. Il soggetto che ha prodotto Mps che (a differenza del sottoprodotto) derivano da un processo di recupero di rifiuti, in linea teorica, non ha prodotto un rifiuto. Tuttavia, se costui attribuisce un Codice di cui all’Elenco europeo dei rifiuti (quindi, classifica il materiale come rifiuto), compila e conserva il formulario rende evidente la sua intenzione di disfarsi di tale materiale poiché lo considera un rifiuto. Quello che cambia non è il materiale ma la condotta del soggetto. In questa prospettiva, ex multis, si ricorda Corte di Cassazione 21 aprile 2017, n. 19206 secondo la quale la definizione di rifiuto ex comma 1, lettera a), articolo 183, Dlgs 152/2006 va intesa in senso estensivo, ritenendo inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di alcuna utilità in base ad una scelta personale del detentore, ma ciò che è qualificabile come tale in base alla condotta del detentore.
In ogni caso un sottoprodotto o una Mps (End of Waste) non vanno mai a smaltimento o a recupero ma solo, sempre e unicamente in un processo produttivo o di consumo successivi al loro momento genetico. I sottoprodotti attengono al versante della prevenzione dei rifiuti, le Mps (End of Waste) invece, a quello del recupero riciclo/recupero dei rifiuti per allungare il ciclo di vita della materia. Entrambi tuttavia, si pongono nella logica dell’economia circolare.

Ovviamente, deve trattarsi di sottoprodotti o Mps (End of Waste) reali e non di rifiuti surrettiziamente indicati come qualcosa d’altro.
Nel caso di specie, se si tratta di Mps “non conformi” o prive di “commerciabilità momentanea” (come indicato in Aia) non sono Mps nel senso proprio del termine, ma sono semplicemente rifiuti. In difetto dell’accertamento costitutivo di cui alla procedura semplificata, occorre la procedura ordinaria. La conformità dell’Mps non è riferita all’allegato 3 al Dm 5 febbraio 1998 (questa è la conformità del rifiuto per poter accedere al recupero consentito in forma agevolata) bensì è riferita a norme tecniche di settore (es. Cnr, Uni, Astm ecc.) e riguarda i prodotti e non i rifiuti. Il che è più che chiaramente indicato nel Dm 5 febbraio 1998.
Nel caso di cui è quesito, si versa in ipotesi in cui (stando all’Aia) quanto esita dal ciclo di recupero resta un rifiuto (chiamato impropriamente Mps non conforme). Quindi, se si vuole condurre a R10 (che è un’operazione di recupero di rifiuti) il soggetto che lo riceve deve essere autorizzato in tal senso (in forma semplificata oppure ordinaria). Diversamente, se le Mps sono conformi nel senso sopra chiarito, l’autorizzazione può consentire l’accesso anche a recupero morfologico di una cava.
Inoltre è indifferente che il produttore sia autorizzato in forma agevolata oppure ordinaria. Questo sia che si tratti di un produttore di beni o servizi (che, del resto, non può essere autorizzato per la gestione dei rifiuti) sia che tratti di un soggetto che produce rifiuti dal riciclo/recupero di altri rifiuti. L’elemento cardine è che vengano rispettate le condizioni dettate dal Dm 5 febbraio 1998 oppure dall’autorizzazione in forma ordinaria per poter conferire e accettare in R10 i rifiuti.
Per quanto attiene ai Codici sarà opportuno rivolgersi al laboratorio chimico che effettua le analisi poiché è il solo a possedere gli elementi necessari. In ogni caso, il capitolo 17 dovrà essere attribuito dal produttore di rifiuti che derivano dall’attività di costruzione e demolizione mentre il capitolo 19 dovrà essere attribuito dal produttore di rifiuti che derivano da impianti di trattamento dei rifiuti. Dal tenore del quesito, sembra che il caso di specie attenga al secondo versante. Infatti, come indicato nella parte introduttiva dell’allegato D alla parte IV, Dlgs 152/2006 la prima indagine per la classificazione del rifiuto attiene al processo di sua derivazione (“fonte”). Seguono altri metodi suppletivi che, però, non attengono al caso di specie. Questo prescinde dalla composizione chimica ed è, rispetto ad essa, prevalente.

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