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Quesito del mese – Febbraio 2020

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 31/01/2020
Tipo Quesito del mese
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DOMANDA:
Un soggetto esercita attività di ormeggio di battelli in un porto. Ha già due registri di carico e scarico dei rifiuti aperti per due sedi (una amministrativa e una dove eseguono manutenzione ai propri mezzi).
Ha stipulato con l’autorità portuale una concessione periodica per un’altra area all’interno del Porto, dove vi sarà lo stoccaggio temporaneo di rifiuti, che saranno poi ritirati e smaltiti dal concessionario del Porto stesso. Si chiede: è possibile usufruire del registro di carico e scarico rifiuti inerente la sede dove vengono eseguite manutenzioni (poiché è all’interno dello stesso porto)? In alternativa, se è necessaria l’apertura di un registro specifico, questa concessione deve essere riportata nella visura camerale del cliente?

RISPOSTA:
L’articolo 4, comma 6, Dlgs 182/2003 stabilisce che “Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997”. Quindi, fermo restando il regime di continuità normativa tra le previsioni relative alla tracciabilità presenti nel Dlgs 22/1997 e quelle ora vigenti di cui al Dlgs 152/2006, la tenuta dei registri segue la disciplina di cui all’articolo 190, di tale ultimo decreto. Pertanto, poiché l’articolo 190, comma 3, stabilisce che “I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. … (omissis)…” occorre capire esattamente l’impianto nel quale il Lettore esercita la sua attività. Egli riferisce che si tratta di “stoccaggio temporaneo”. Come noto tali termini non sono censiti dalla disciplina di riferimento la quale (in ordine agli stoccaggi) si esprime solo in ordine a: deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, discarica e impianto portuale di raccolta. Si aggiungono i centri di raccolta che, seppur qualificabili materialmente come stoccaggi, giuridicamente sono indicati come afferenti alla raccolta e come tali sono autorizzati (Albo nazionale Gestori ambientali). Si ritiene, pertanto, che il Lettore si riferisca a un “impianto portuale di raccolta” che il Dlgs 182/2003, articolo 2, comma 1, lettera e), definisce come “qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all’interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico”. Tale impianto portuale di raccolta (ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Dlgs 182/2003) è autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28, Dlgs 22/1997 (oggi articolo 208 Dlgs 152/2006). Pertanto, nonostante il nomen juris si riferisca alla raccolta, l’impianto si qualifica come un luogo dove i rifiuti vengono messi a giacenza nelle forme del deposito preliminare (D15) o della messa in riserva (R13), cioè di uno stoccaggio. Pertanto, si ritiene che ai sensi del riportato articolo 190, comma 3, Dlgs 152/2006, il registro debba essere tenuto presso l’impianto di stoccaggio e non possa essere utilizzato un registro presente in un altro luogo (ancorché all’interno dell’area portuale). Si ritiene che l’impianto portuale di raccolta rappresenti una unità locale dell’impresa e sarà, pertanto, opportuno sia presente nel certificato camerale.


RIFERIMENTI:
Tratto da: Rifiuti n. 280 febbraio 2020


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