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Quesito del mese – Febbraio 2021

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 01/02/2021
Tipo Quesito del mese
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Domanda:

Cartiera dotata di Aia, categoria Ippc 6.1b “impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o da altre materie fibrose e di carta e cartone (> 20 t/g)” nella quale è “integrata” un’autorizzazione R13 per R3 per il riutilizzo di fanghi e prodotti di scarto utili per produrre il prodotto finito. In fase di rinnovo AIA alcuni Codici Eer originariamente autorizzati sono stati congelati poiché non inclusi nell’attività di recupero di cui al Dm 5 febbraio 1998 (come modificato dal Dm 186/2006) Allegato 4 Suballegato 1 Industria Cartaria. Per poter riprendere il ritiro dei Cer non inclusi ma idonei, l’ente preposto, ossia la provincia, equipara il sito ad un impianto di trattamento per produrre Eow e chiede una procedura per certificare il processo ed i lotti di Eow come da linee guida pubblicate in data 6 febbraio 2020. Si ritiene che una cartiera non è un impianto di trattamento rifiuti nel quale si genera un Eow da impiegare presso altri cicli produttivi, bensì un’attività industriale autorizzata al riutilizzo di rifiuti idonei che non necessita di procedura EoW e non deve attenersi alle linee guida su tale argomento.
Oltretutto essendo un impianto Ippc in Aia non valgono i limiti imposti dal Dm 186/2006 né per i quantitativi né per i Cer ritirabili, pertanto in fase di rinnovo AIA, tutti i Cer precedentemente autorizzati avrebbero potuto e dovuto rimanere tali.

Risposta:

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 1, Dlgs 152/2006 “un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfi i criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni…”. Quindi, un rifiuto per smettere di essere tale ed essere avviato agli impieghi propri di un “non rifiuto” deve passare attraverso un processo di recupero che consenta la venuta a esistenza di un End of Waste. L’End of Waste quindi non è una procedura è, invece, la qualificazione dell’esito della trasformazione.
Pertanto, è sicuramente vero che una cartiera non è un impianto di trattamento dei rifiuti; tuttavia, nella parte di impianto dove si realizza l’R13 per l’R3 l’azienda pone in essere due operazioni di recupero, opportunamente integrate nell’Aia.
Infatti, l’articolo 5, comma i-quater), Dlgs 152/2006 fornisce la definizione di “installazione” nei seguenti termini: “unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla parte II e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento; è considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”. Il concetto di “attività accessoria tecnicamente connessa” è stato chiarito dall’articolo 2, Circolare del Ministero dell’ambiente 27 ottobre 2014, secondo la quale si tratta di “un’attività a) svolta nello stesso sito dell’attività Ippc, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività Ippc per mezzo di infrastrutture tecnologie e funzionali alla conduzione dell’attività Ippc e b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività Ippc (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all’esercizio dell’attività Ippc…(omissis)…”.
Pertanto, si ritiene che la lettura della Provincia sia corretta. Ciò detto, è sicuramente vero che i limiti previsti per il recupero agevolato dal Dm 5 febbraio 1998 si applicano esclusivamente in caso di accesso alla procedura semplificata (articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006) tuttavia l’autorità competente a concedere l’autorizzazione ordinaria (anche Aia) può imporre quanto previsto dal Dm 5 febbraio 1998. In questa prospettiva, Cass. Pen. 9 maggio 2013, n. 19955 ha affermato che Il Dm 5 febbraio 1998 è riferibile esclusivamente alle attività di recupero soggette a procedura semplificata. Pertanto, è errato attribuire al Dm 5 febbraio 1998 una portata generale che obiettivamente non ha, essendo riferita alle sole operazioni di recupero soggette a procedura semplificata. Nulla toglie che l’Autorità competente in sede di autorizzazione apponga prescrizioni presenti nel Dm 5 febbraio 1998 che, a questo punto, fatti salvi gli ordinari strumenti di tutela, diventano vincolanti “non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni (…) ma anche quando siano apposte direttamente dall’amministrazione che le rilascia nell’esercizio del suo potere discrezionale”.

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