Domanda:
Gestione delle doppie lavorazioni all’interno di un impianto. Nel dettaglio: un impianto è autorizzato alla lavorazione in R12 di catalizzatori in ingresso con Codice Eer 160801. In esito alla lavorazione derivano vari codici, tra cui il Codice Eer 160122 (cavi) che vengono caricati in deposito temporaneo. Può succedere, tuttavia, che, al fine di ottimizzare il recupero, l’impianto abbia necessità di riprendere in carico tali rifiuti raggruppati in deposito temporaneo (Codice 160122) per sottoporli nuovamente a lavorazione in R12 e ricavarne due altri Codici Eer differenti.
Si chiede se è possibile effettuare questa doppia operazione di R12. In caso affermativo, si chiede se è corretto scorporare dal computo dei rifiuti prodotti dall’impianto, quelli in esito alla prima lavorazione in R12, cioè il Codice Eer 160122, onde evitare di effettuare un doppio calcolo?
Risposta:
La risposta al primo quesito è negativa. Questo perché l’attività di recupero rifiuti identificata dal codice R12 definita dall’allegato C, parte quarta, Dlgs 152/2006 come lo “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”. In calce a tale definizione, è presente una nota (7) a mente della quale “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, inclusi il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pallettizzazione, l’essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. Pertanto, quanto esita dall’operazione R12, stante la logica finalistica della declaratoria (“per sottoporli”), deve essere inviato alle operazioni di recupero (da R1 a R11) indicate e non può essere re-inviato ad una nuova operazione R12. In altri termini, i rifiuti vanno in R12 affinché dopo il pretrattamento ivi previsto vadano in una delle operazioni da R1 a R11. Non altro. Inoltre, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 il raggruppamento dei rifiuti nel deposito temporaneo avviene prima della raccolta e ai fini del loro trasporto in un impianto di recupero e/o smaltimento in omaggio a quanto previsto dal successivo articolo 185-bis.
Questo significa che se non viene rispettato il fine per il quale è concepito il deposito temporaneo (trasporto in un successivo impianto di recupero/smaltimento) quel raggruppamento di rifiuti non è neanche un deposito temporaneo. Questa considerazione non vale, ovviamente, solo per l’R12 ma anche per le altre operazioni di recupero.
Come già risposto al quesito n. 1465 (in questa Rivista n. 290 – 1/2021), il gestore dei rifiuti, sulla base delle omologhe e degli accordi commerciali, deve necessariamente conoscere prima cosa deriverà dalle operazioni che, sui rifiuti che si dichiara pronto a ricevere, egli pone in essere. I rifiuti non arrivano nell’ impianto del gestore per caso o all’improvviso, ma solo a seguito di appositi contratti, prove e analisi. Pertanto, è opportuno dotarsi delle procedure e delle autorizzazioni necessarie per il proprio ciclo specifico.
Inoltre, il gestore accetta un rifiuto in base alla tecnica e alla tecnologia della quale dispone in impianto e che ben conosce. Occorre, dunque, migliorare la logica gestionale degli impianti il che induce l’ovvio adeguamento del sistema autorizzatorio. La risposta negativa la primo quesito non consente di rispondere al secondo.
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