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Quesito del mese – Luglio 2020

di Claudio Rispoli, Chimico Consulente ADR

Data 07/07/2020
Tipo Quesito del mese
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DOMANDA:

Un’azienda acquista dei coloranti (pericolosi dalla scheda di sicurezza) in fusti di plastica. Quando il fusto è vuoto, l’azienda procede ad un accurato lavaggio del fusto di plastica al fine di recuperare tutti i residui dei coloranti, eventualmente ancora presenti nei fusti di plastica, per poterli impiegare nel proprio ciclo produttivo e non sprecare niente del prodotto acquistato.
Si chiede, pertanto, a seguito dell’accurato lavaggio del fusto e anche se da scheda di sicurezza i coloranti risultano essere classificati come sostanze pericolose, è corretto attribuire ai fusti vuoti (e puliti) il Cer 150102 (imballaggi di plastica)?

RISPOSTA:

Si ritiene che tale comportamento sia corretto poiché sostenuto dal quadro normativo vigente.
Infatti, in primis, occorre ricordare che il lavaggio dei contenitori, con pulizia efficace degli stessi, recupero delle sostanze pericolose precedentemente contenute e, in questo caso, con il loro riutilizzo, soddisfa pienamente le priorità nella gestione dei rifiuti previste all’articolo 179, Dlgs 152/2006. Si evita così la produzione di rifiuti pericolosi da avviare, in genere allo smaltimento, dando luogo invece a rifiuti non pericolosi recuperabili, ciò è in linea con l’auspicato miglior risultato complessivo affermato nel medesimo articolo e ribadito dalla Sentenza della Corte Ue del 28 marzo 2019 – cause riunite da C-487/17 a C-489/17 (punto 46).

Inoltre, la Decisione 1147/2018 (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) prevede espressamente la “Dichiarazione di pulizia” definendola come: Documento scritto fornito dal produttore/detentore dei rifiuti certificante la pulizia, rispetto ai criteri di accettazione, dei rifiuti di imballaggio vuoti (ad esempio fusti, contenitori).

Anche la Linea Guida SNPA 24/2020, al paragrafo 3.5.1 dedicato ai rifiuti di imballaggio, interviene sul tema descrivendo al punto 2a gli “imballaggi sottoposti a particolari procedure ufficiali per la pulizia dei residui di sostanze pericolose: codice EER da 15 01 01 a 15 01 09 in funzione del materiale costitutivo dell’imballaggio” 1.

Si ritiene del tutto ovvio che il lavaggio dei contenitori sia oggetto di una procedura/istruzione operativa specifica, contigua ed integrante le istruzioni di utilizzo delle sostanze contenute. In altre parole la bonifica degli imballaggi deve far parte dell’attività produttiva svolta dall’azienda, in un quadro di minimizzazione degli impatti ambientali, di un utilizzo razionale delle risorse e quindi di un miglioramento delle “prestazioni ambientali” dell’azienda.


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