Domanda:
Azienda con classificazione Ateco 2007 n. 28.95 – fabbricazione di macchine della carta e del cartone – e 22 addetti, smaltisce meno di 10 metri cubi l’anno di rifiuti pericolosi. L’Azienda ha due unità locali con codici 28.22.09 delle quali una è stata fondata per prima e l’altra più recentemente. L’Azienda è ubicata sulla stessa Via in due numeri civici adiacenti e gli stabili sono all’interno di un’area privata e sono comunicanti. Il passo carraio che divide i due stabili è situato in un unico numero civico della prima fondata. Il deposito preliminare è unico e i dipendenti sono gestiti presso la prima o seconda unità in funzione della necessità. Il quesito riguarda la necessità di fare uno o due registri e di conseguenza uno o due Mud e come eventualmente applicare la norma con un unico registro e un unico Mud.
Risposta:
Segretario Albo gestori ambientali Sezione regionale Liguria. Per rispondere al quesito è fondamentale l’indicazione nella visura camerale delle due attività produttive da cui sorgono rifiuti analoghi, come due Unità Locali distinte.
Come ben specificato nell’articolazione della domanda le unità locali presenti in visura camerale sono due, in quanto ciascuna identificata da proprio numero civico e non direttamente comunicanti.
Le istruzioni allegate al Dpcm 23 dicembre 2020 (Allegato 1) fanno riferimento alla produzione dei rifiuti in relazione all’unità locale in cui avviene detta produzione:
5.1.2 Unità Locale
Unità locale presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).
Non rileva che il deposito temporaneo in cui i rifiuti prodotti dalle due unità locali sia lo stesso, come è reso evidente dalla definizione legislativa di cui all’articolo 183, comma 1 lettera bb). In particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo in cui gli stessi sono prodotti da intendersi come l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Quindi il deposito temporaneo può avvenire anche in un luogo differente da quello di produzione, purché contiguo, funzionalmente collegato e nella disponibilità del produttore dei rifiuti (si veda Cass. Pen. Sez. III, 28204 del 18 luglio 2011).
Tuttavia questo non significa che la detenzione nello stesso deposito temporaneo prima della raccolta (possibile nelle condizioni sopra evidenziate) di rifiuti provenienti da due diverse unità locali, consenta l’adozione di un solo registro cronologico di carico e scarico e conseguentemente la presentazione di un solo Mud.
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