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Quesito del mese – Maggio 2020

di Paola Ficco, “Avvocato - Giurista ambientale e Direttore della Rivista RIFIUTI

Data 01/05/2020
Tipo Quesito del mese
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DOMANDA:

In una gara per l’affidamento del servizio di sgombero neve, indetta da un comune, oltre allo svolgimento del suddetto servizio, è previsto fra le voci del capitolato anche il servizio di pulizia strade, cioè la rimozione della graniglia e dei residui invernali dal manto stradale tramite spazzamento meccanizzato a fine stagione invernale.
Onde evitare possibili ricorsi da imprese concorrenti, sarebbe necessario che la ditta aggiudicataria sia iscritta alla Categoria 1 Attività di spazzamento meccanizzato dei rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera c), Dlgs 152/2006? Anche se la stazione appaltante non richiede espressamente questa iscrizione?

RISPOSTA:

L’articolo 8, comma 1, lettera a), il Dm 120/2014 prevede l’iscrizione in categoria 1 per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
L’articolo 184, comma 2, classifica come urbani “i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade” (lettera c)).
In assenza di specificazione, lo “spazzamento” ben può essere sia manuale che meccanizzato e le “strade” si ritiene siano sono tutte quelle previste dal Dlgs 285/1992 (“Codice della Strada”).
Tale attività, pertanto, in assenza di iscrizione all’Albo non può, ad ogni evidenza, essere effettuata. Diversamente, si integrano gli estremi del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, sanzionato dall’articolo 256, comma 1 lettera a) o b), Dlgs 152/2006.
Questo a prescindere dal fatto che la stazione appaltante preveda o meno tale obbligo di iscrizione. Nessuna deroga può essere introdotta da un appalto alle discipline sostanziali che informano una qualsivoglia materia. Quindi, si ritiene che il Lettore per l’attività indicata e poter partecipare all’appalto proceda a iscriversi nella categoria 1 dell’Albo gestori, anche se la stazione appaltante non lo richiede.
Si segnala in ogni caso che nel contratto di appalto pubblico l’omesso espletamento delle formalità previste dalla legge comporta la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, da individuarsi nel complesso della disciplina (in questa prospettiva, con riferimento alla omissione della gara prescritta per legge, Cass. Civ. sez. I, 5 maggio 2008 n. 11031).


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