Domanda:
Una ditta di manutenzione ha dei propri mezzi autorizzati in 2bis per il trasporto dei propri rifiuti di manutenzione.
Durante questi interventi presso i siti dei clienti vengono prodotti rifiuti e viene compilato il formulario di trasporto (dal manutentore) per la tipologia dei rifiuti trasportati fino all’unità locale. Purtroppo all’arrivo del mezzo nell’unità locale, ove è localizzato il deposito temporaneo, si evince da parte del tecnico di presidio, la necessità di riclassificare il rifiuto con altro Codice Eer. Per esempio le mattonelle (17.01.03) in 17.09.04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione) o Alluminio (17.04.02) in Metalli mist (17.04.07).
Si vuole sapere se tale riclassificazione dei rifiuti è possibile nel deposito temporaneo e come gestire il movimento sul registro cronologico.
Risposta:
Come da sempre ritenuto, con buona pace di coloro i quali non accettano questa impostazione, una volta che il viaggio dei rifiuti è iniziato, il formulario non può essere modificato. Pertanto, nel caso di cui è quesito, la “riclassificazione” del rifiuto non è possibile. Questo perché si avrebbe che il rifiuto “taciuto” ha viaggiato su strada senza formulario.
La non corretta attribuzione del codice Eer di per sé non è sanzionata, nemmeno nel caso in cui da tale errore consegua anche un’errata classificazione. L’errata codifica, tuttavia, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni.
Si pensi al conferimento del rifiuto a terzi non sono abilitati a riceverlo, qualora nell’abilitazione del destinatario figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire. Oppure all’affidamento del rifiuto per il trasporto ad un trasportatore non abilitato a trasportarlo, qualora nell’iscrizione all’Albo figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che si sarebbe dovuto attribuire.
Analoghe possibili conseguenze si hanno in caso di recupero o smaltimento o trasporto in proprio, qualora il codice corretto, a differenza di quello erroneamente attribuito, non sia compreso nell’abilitazione (al recupero, allo smaltimento o al trasporto in conto proprio) posseduta.
In questa prospettiva, anche con riguardo al registro di carico e scarico, (ex multis) si veda Cass. Pen. Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 47870. Per una fattispecie di conferma della condanna per traffico illecito realizzato (anche) mediante la falsa classificazione, cfr. Cass. pen. Sez. III, 9 novembre 2016, n. 46897
Se poi, per effetto dell’errore nell’attribuzione del codice, si sbaglia anche nella classificazione qualificando non pericoloso un rifiuto che invece lo è, oltre ad incorrere in sanzioni più gravi per il deposito temporaneo, ove si sia optato per il limite quantitativo, vi è il rischio di incorrere anche nel mancato rispetto del limite di dieci metri cubi stabilito per i rifiuti pericolosi. Il formulario rappresenta la prova della tracciabilità del ciclo del viaggio dei rifiuti; costituisce, dunque, l’unica impronta identificatrice in itinere e a posteriori del ciclo del viaggio operato per quel determinato carico di rifiuti.
Pertanto, fermo restando che la condotta del Lettore non è condivisibile per i motivi evidenziati, si ritiene opportuno individuare una nuova e diversa organizzazione aziendale che anticipi il confronto con il “tecnico di presidio” al luogo e al momento di produzione dei rifiuti, anche usando i moderni strumenti di telefonia e fotografia mobile.
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