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Autospurgo: quando i rifiuti (ri)partono dal deposito temporaneo viaggiano con il formulario e non con il modello unico

Data 05/10/2022
Tipo Quesito del mese
rivista rifiuti

DOMANDA

A fronte dell’entrata in vigore del nuovo modello unico per gli spurghisti ex articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 si chiede come, secondo voi, debba essere correttamente compilato il nuovo documento unico di trasporto rifiuti per i Codici Eer 20.03.04 e 20.03.06 (allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021) quando uno o più trasporti ai quali si riferisce il modello, vengano effettuati presso un soggetto X per nome e per conto di un intermediario senza detenzione. Si pensa alla voce “annotazioni” del campo 2, per analogia e similitudine a quanto avviene per il formulario, al fine di tracciare correttamente il trasporto di tali rifiuti facendo, di fatto, riportare sullo stesso l’annotazione di intermediazione.

RISPOSTA

L’articolo 183, comma 1, lettera l), Dlgs 152/2006 definisce l’intermediario come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”. Quindi, l’intermediazione non riguarda la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. In tale prospettiva, il Comitato nazionale Albo nazionale Gestori ambientali, con Circolare n. 841 del 6 luglio 2011 ha ritenuto che l’intermediario è “l’impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi”. Si ricorda che non sempre i soggetti che normalmente intervengono nelle transazioni commerciali per operazioni di gestione diverse da raccolta e trasporto (dove, come visto, la figura dell’intermediario non esiste) sono veri e propri intermediari. Costoro, spesso, rispondono più alle figure civilistiche del mediatore o del procacciatore di affari (o, addirittura, sono meri consulenti). Si aggiunge che la domanda del Lettore rende evidente una costruzione che si ritiene completamente errata del rapporto tra i soggetti della filiera. Infatti, • ai sensi dell’articolo 230, comma 5, i rifiuti di cui trattasi “si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva” il quale (previa iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali nella categoria 4 e all’Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto di terzi ex lege 298/1974) o li conferisce direttamente a impianti di smaltimento/recupero oppure li raggruppa in deposito temporaneo presso la propria sede o unità locale • ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Delibera Albo gestori 32 dicembre 2021, n. 14, il modello unico “è emesso dal soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, che coincide con il trasportatore che effettua il trasporto del rifiuto che si considera prodotto da tale attività”. Quindi, i diversi servizi di raccolta e trasporto da indicare nel modello unico riguarderebbero solo i rifiuti che, raggruppati dallo spurghista in deposito temporaneo presso la propria sede o unità locale, (ri)partono alla volta di un impianto di smaltimento/recupero. Il che però non è possibile perché la “successiva attività di trasporto dal raggruppamento temporaneo all’impianto di destino è accompagnata dal formulario di cui all’articolo 193, del Dlgs 152/2006” (articolo 2, comma 6, Delibera Albo gestori 32 dicembre 2021, n. 14); quindi, per tale successiva fase, il modello unico di cui è quesito non può essere utilizzato. Pertanto, si ritiene che la domanda del Lettore non possa trovare risposta.

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